Ordinanza n. 59/1986
Altra decisione · depositata il 24/03/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 189Codice penale
- art. 1legge 689/1985
- art. 3legge 689/1985
- art. 186legge 689/1985
- art. 189legge 689/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
186, secondo comma (insubordinazione con violenza), e 189, primo comma
(insubordinazione con minaccia o ingiuria), cod. pen. mil. pace -
promossi con le ordinanze emesse il 24 e 25 ottobre 1984 dal Tribunale
militare di Padova nei procedimenti penali a carico di Dilengite
Michele e Grieco Claudio, iscritte ai nn. 1314 e 1337 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 113 bis e 125 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Dilengite Michele ed altro, imputati di insubordinazione con violenza,
il Tribunale militare di Padova con ordinanza del 24 ottobre 1984 (reg.
ord. n. 1314 del 1984) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 186, secondo comma, c.p.m.p., in riferimento
all'art. 25, secondo comma, Cost.;
che il Tribunale osservava come, a seguito delle sentenze della
Corte n. 26 del 1979 e 103 del 1982, si era creata una situazione che
contrastava con il principio di tassatività e determinatezza della
fattispecie penale, di cui all'art. 25 Cost.;
che analoga questione - avente ad oggetto la configurazione del
reato di insubordinazione con minaccia o ingiuria, di cui all'art. 189,
primo comma, c.p.m.p. - lo stesso Tribunale sollevava con ordinanza del
25 successivo (ord. n. 1337 del 1984), emessa nel procedimento a carico
di Grieco Claudio, imputato di insubordinazione con minaccia aggravata.
Considerato che i giudizi per la loro analogia debbono essere
riuniti;
che nelle more di essi è sopravvenuta la legge 26 novembre 1985 n.
689, contenente modifiche al codice penale militare di pace, la quale
negli artt. 1 e 3 sostituisce il testo, rispettivamente, degli artt.
186 e 189 del citato codice;
che pertanto è necessario che il giudice a quo proceda ad un esame
delle questioni alla stregua delle citate, nuove disposizioni di legge,
onde valutare se persista la rilevanza delle questioni stesse nei
procedimenti in corso davanti a lui.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova
onde proceda ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni nei
procedimenti in corso davanti a lui, secondo i sopravvenuti artt. 1 e 3
l. 26 novembre 1985 n. 689.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte