Ordinanza n. 59/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 74-bisd.P.R. 130/1969
- art. 10legge 148/1975
- art. 10d.P.R. 130/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.74-bis,
penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969 n.130 (sub art.10 legge 18
aprile 1975 n.148) (Stato giuridico dei dipendenti degli enti
ospedalieri) promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 dal
Pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Cuminetti Silvio ed altri e Ente Ospedaliero Ospedali Riuniti di
Parma ed altri, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 dell'anno
1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 il Pretore di
Parma in funzione di giudice del lavoro ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art.74-bis, penultimo comma, d.P.R.
27 marzo 1969 n.130 (sub articolo 10 l. 18 aprile 1975 n.148), in
quanto esclude qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche
privato e speciale, tra enti ospedalieri e medici ammessi a
frequentare il "tirocinio pratico", per contrasto con l'art. 36
Cost.;
che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo di qualificare
correttamente il tirocinio ospedaliero come periodo di
perfezionamento degli studi ha concluso per l'inapplicabilità dei
principi di cui all'art. 36 Cost. e, quindi, per l'infondatezza della
questione;
Considerato che con la sentenza n. 210 del 1985 questa Corte ha
già chiarito che il tirocinio pratico di cui alla legge 18 aprile
1975 n.148, non integrando "un rapporto di lavoro, subordinato o
anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale è esercitato"
(consistendo in attività "esclusivamente rivolte a far conseguire ai
sanitari un incisivo addestramento nei servizi ospedalieri"), non
risulta assistito dall'invocato parametro di cui all'art. 36 Cost.;
che pertanto quanto già deciso con la citata sentenza n. 210
del 1985 ha privato l'odierna questione dei suoi termini essenziali;
che non sono state prospettate ragioni tali da indurre la Corte
a modificare il proprio orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art.74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969
n. 130 (articolo introdotto dall'art. 10 l. 18 aprile 1975 n. 148)
sollevata dal Pretore di Parma in riferimento all'art. 36 Cost. con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte