Ordinanza n. 59/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 222/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità
pensionabile), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal
Pretore di Camerino nel procedimento civile vertente tra Purini Rosa
e l'I.N.P.S., iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Camerino con ordinanza emessa il 27
gennaio 1988 (R.O. n. 125 del 1988) nel procedimento promosso da
Purini Rosa contro l'I.N.P.S. diretto ad ottenere il riconoscimento
del diritto all'assegno di invalidità con domanda presentata in
epoca successiva al compimento dell'età pensionabile, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12
giugno 1984, n. 222, per violazione degli artt. 3 e 38 della
Costituzione (disparità di trattamento conseguente all'epoca di
presentazione della domanda ed esclusione della tutela del rischio
invalidità);
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1988, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della
legge 12 giugno 1984, n. 222, ora impugnato con l'ordinanza in esame;
che, pertanto, essendo la norma censurata espunta
dall'ordinamento, la questione sollevata va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984,
n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Camerino con l'ordinanza in epigrafe, in quanto la norma
censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con
sentenza n. 436 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte