Ordinanza n. 59/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 458, primo
comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art.
44 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza
emessa il 20 giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fici
Salvatore, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 20 giugno 1991, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3
della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 458, primo
comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art.
44 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui non
prevedono i mezzi con i quali l'imputato detenuto possa provvedere
alla notifica al pubblico ministero della propria richiesta di
giudizio abbreviato;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, a norma dell'art. 123, primo comma, del codice di
procedura penale, le richieste formulate dall'imputato detenuto e
ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario sono produttive di
effetti "come se fossero ricevute direttamente dall'autorità
giudiziaria", espressione, quest'ultima, che il legislatore del
codice di rito univocamente e costantemente adotta nelle ipotesi in
cui intende fare riferimento non solo al giudice ma anche al pubblico
ministero;
che, di conseguenza, la richiesta di giudizio abbreviato che
l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, del
codice di procedura penale, deve ritenersi ritualmente notificata al
pubblico ministero attraverso la semplice traditio al direttore
dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato
"indirizzato" al pubblico ministero, quale autorità destinataria
della relativa consegna da effettuare con le modalità previste
dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
che, alla stregua delle riferite considerazioni e contrariamente
a quanto mostra di ritenere il rimettente, il sistema delineato dal
complesso delle norme oggetto di denuncia, non solo non rende
"impossibile all'imputato detenuto l'esercizio efficace della
facoltà di chiedere il giudizio abbreviato", ma ne permette, anzi,
un più agevole e solerte esercizio rispetto all'imputato libero,
chiamato invece ad osservare le più onerose formalità previste per
l'ordinario procedimento di notificazione dall'art. 153, primo comma,
del codice di procedura penale;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, del
codice di procedura penale e dell'art. 44 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma,
e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte