Ordinanza n. 59/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 333/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi dal Pretore di Venezia con tre ordinanze, delle quali due emesse il 20
luglio 1993 e l'altra il 22 giugno 1993, e
dal Pretore di Pescara con ordinanza emessa il 23 gennaio 1993,
rispettivamente iscritte ai nn. 673, 674, 675 e 684 del registro
ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 46 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che i Pretori di Venezia (con tre distinte ordinanze,
delle quali due emesse il 20 luglio 1993 e l'altra il 22 giugno 1993)
e di Pescara (con ordinanza del 23 gennaio 1993, pervenuta alla Corte
il 20 ottobre 1993), in altrettanti giudizi di convalida di licenza o
di sfratto per finita locazione per scadenze contrattuali successive
al 14 agosto 1992, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 (il
Pretore di Pescara) e 42 (il Pretore di Venezia) della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;
che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e
con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge n. 333 del 1992, la proroga di diritto
del contratto per due anni nel caso in cui le parti non concordino
sulla determinazione del canone;
che il Pretore di Venezia richiama le sentenze di questa Corte
n. 3 e n. 225 del 1976, per osservare che i limiti legali al diritto
di proprietà, previsti dall'art. 42 della Costituzione al fine di
assicurarne la funzione sociale, consentono di ritenere legittima la
disciplina vincolistica soltanto a condizione che essa abbia
carattere straordinario e temporaneo; ritiene inoltre che la norma
denunciata non si giustifichi in termini di transitorietà e che
comprima il diritto di proprietà in maniera indiscriminata, in
contrasto con l'art. 42 della Costituzione, perché sacrifica
unilateralmente il locatore ed impedisce di considerare le necessità
abitative del proprietario;
che il Pretore di Pescara ritiene la norma irrazionale,
contrastante quindi con l'art. 3 della Costituzione, perché non
consentirebbe di considerare la necessità del locatore di abitare
l'immobile;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale;
Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e
decisi congiuntamente;
che i giudici rimettenti, dubitando della legittimità
costituzionale della proroga delle locazioni stabilita dall'art. 11,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge
di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato questioni già
esaminate dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto
non contrastante con gli articoli 3 e 42 della Costituzione la
limitazione alla facoltà di godimento dell'immobile da parte del
proprietario, determinata dalla proroga biennale delle locazioni.
Difatti la disposizione censurata è inserita nel contesto di una
disciplina volta ad aprire una fase di graduale transizione: dalla
determinazione del canone di locazione secondo parametri vincolanti
stabiliti dal legislatore alla libera negoziazione del canone stesso
tra le parti; essa non contiene una protrazione della durata del
contratto fine a se stessa, idonea a configurare una sostanziale
riedizione del regime vincolistico, ma risponde all'esigenza
eccezionale e transitoria di consentire, per un periodo di tempo
limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto a secondare
l'accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo sistema,
caratterizzato dal tendenziale superamento del principio della
quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative.
Inoltre la norma denunciata, correttamente interpretata, consente di
ritenere che la proroga può essere impedita quando ricorrano le
specifiche e comprovate esigenze del locatore previste dalla legge;
che le questioni sollevate dai Pretori di Venezia e Pescara, con
ordinanze emesse prima della sentenza n. 323 del 1993, non
prospettano profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già
esaminati dalla Corte e devono essere pertanto dichiarate
manifestamente infondate (ordinanze n. 354, 394 e 469 del 1993);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai
Pretori di Venezia e Pescara, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte