Ordinanza n. 590/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1441/1956
- art. 2r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
citata
- art. 108Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
27 dicembre 1956, n. 1441 ("Partecipazione delle donne
all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei
Tribunali per i minorenni"), che ha sostituito l'art. 2 del r.d.l. 20
luglio 1934, n. 1404 ("Istituzione e funzionamento del tribunale per
i minorenni"), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 dal
Tribunale per i minorenni di Torino, iscritta al n. 826 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 294 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 sul ricorso
proposto da Anna Di Luciano per la dichiarazione di decadenza del
marito Paolo Di Mauro dalla potestà sui figli minori, il Tribunale
per i minorenni di Torino sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1441
("Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia
nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni"),
modificatrice dell'art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, con
riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata,
determinando in numero pari i componenti del collegio del Tribunale
per i minorenni e non prevedendo alcun meccanismo per stabilire,
nell'ipotesi di parità di voti, quale voto o quale soluzione debba
prevalere, non consentirebbe (al di fuori dell'ambito della
competenza penale) di pervenire ad alcuna decisione sull'avanzata
richiesta di giustizia, in contrasto con il principio costituzionale
invocato;
che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura dello Stato concludendo per l'infondatezza
della proposta questione.
Considerato che la norma impugnata, attraverso la dettagliata
individuazione dei requisiti di età, di sesso e di qualificazione
professionale dei cittadini chiamati a comporre il Tribunale per i
minorenni, rivela l'intento legislativo di assicurare un giudice il
più possibile attento e consapevole rispetto alla specifica e
delicata materia;
che proprio la peculiarità della sfera giurisdizionale e le
doti professionali e culturali dei singoli membri, impongono a questo
particolare collegio che eventuali, contrastanti opinioni divengano
costruttive attraverso il confronto e l'approfondimento dei temi;
che, pertanto, la scelta della composizione paritaria appare
informata allo sviluppo - almeno in primo grado - di una dialettica
tra soggetti con esperienze diverse e prevalentemente finalizzata
all'interesse del minore, laddove la situazione rappresentata dal
giudice a quo è fatto contingente e risolvibile altrimenti che
attraverso un giudizio di legittimità circa la struttura dell'organo
giurisdizionale;
che quest'ultimo resta libero di autodeterminare il proprio
modus operandi, superando al proprio interno ogni circostanza
eventualmente preclusiva al raggiungimento di una decisione;
che la norma che tale composizione prevede (consentendo
l'anzidetta autodeterminazione) si inserisce nella generale riserva
di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita
dall'art. 108 della Costituzione; pertanto un'opzione tra diverse
forme di composizione ovvero tra vari possibili meccanismi di
votazione sarebbe certamente propria del legislatore;
che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1441
("Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia
nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni"), sostitutivo
dell'art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, sollevata, in riferimento
all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i
minorenni di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:590 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte