Ordinanza n. 590/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55legge 1213/1965
- art. 12d.l. 26/1994
usata come parametro
citata
- art. 55d.l. 26/1994
- art. 2legge 122/1998
- art. 17legge 400/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto
comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei
provvedimenti in favore della cinematografia), come modificato
dall'art. 12 del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in
favore del cinema), convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 gennaio 1994,
n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema), promossi con
due ordinanze emesse il 3 marzo 2000 dal tribunale di Roma, 7ª
sezione civile, nei procedimenti civili vertenti tra TV
Internazionale S.p.A. e il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, iscritte ai nn. 389 e 390 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il tribunale di Roma, 7ª sezione civile, in
composizione monocratica, con due ordinanze emesse in altrettanti
giudizi il 3 marzo 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4 novembre
1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della
cinematografia), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;
che i giudizi a quibus hanno ad oggetto le opposizioni
avverso due ordinanze-ingiunzioni, con le quali il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria ha irrogato nei confronti di una
società che gestisce un'impresa audiovisiva sanzioni amministrative
pecuniarie per avere trasmesso sette film anteriormente al decorso
del termine di ventiquattro mesi dalla loro prima uscita nelle sale
cinematografiche italiane;
che le ordinanze di rimessione, di contenuto sostanzialmente
coincidente, premettono che la questione sollevata sarebbe rilevante,
in quanto in entrambi i giudizi gli accordi per la cessione dei
diritti televisivi sulle opere trasmesse dall'opponente, stipulati in
deroga al termine di cui all'art. 55, primo comma, della legge
n. 1213 del 1965, non risultano sottoscritti anche dalle associazioni
maggiormente rappresentative delle categorie interessate, così come
dispone la norma impugnata;
che, ad avviso dei rimettenti, l'art. 55, quarto comma, della
legge n. 1213 del 1965 - nel testo modificato dall'art. 12 del d.l.
14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema),
convertito con modificazioni nella legge 1° marzo 1994, n. 153
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 gennaio 1994,
n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema) -, nella
parte in cui prevede la possibilità di derogare al divieto di
sfruttamento da parte delle emittenti televisive delle opere filmiche
anteriormente al decorso del termine previsto dal primo comma
attraverso accordi tra i titolari dei diritti di produzione e
distribuzione delle opere filmiche, le imprese audiovisive e le
associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate
e i rappresentanti delle imprese audiovisive, si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione;
che, secondo i giudici a quibus la norma impugnata sarebbe
irragionevole, in quanto dispone che le associazioni maggiormente
rappresentative delle categorie interessate sono "parte necessaria
degli accordi di cessione dei diritti in deroga ai termini
legislativamente stabiliti", ma non identifica quali siano le
categorie interessate; non precisa quali siano e come debbano essere
identificate dette associazioni; non stabilisce quali siano le
modalità ed i contenuti del loro intervento nella procedura
negoziale e, in tal modo, introdurrebbe "un vincolo vuoto, privo di
contenuto oggettivo e soggettivo, in relazione ai suindicati accordi
in deroga", a causa della "mancata previsione di qualsiasi criterio
di determinazione dei parametri soggettivi ed oggettivi di tale
coinvolgimento", che renderebbe la norma censurata inadeguata
rispetto allo scopo avuto di mira dal legislatore;
che inoltre, ad avviso dei rimettenti, anche se può
ritenersi giustificata una disciplina della materia finalizzata a
realizzare il controllo e l'indirizzo della libertà di iniziativa
economica nel mercato televisivo e cinematografico, l'eccessiva
genericità della norma impugnata violerebbe anche la libertà di
iniziativa economica delle imprese audiovisive e dei titolari dei
diritti di produzione e distribuzione cinematografica;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in
entrambi i giudizi, con distinti atti di contenuto pressoché
identico, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque infondata;
che, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe
irrilevante, poiché il suo eventuale accoglimento non renderebbe
validi gli accordi di cessione dei diritti di sfruttamento televisivo
e, quindi, non determinerebbe il venire meno del presupposto per
l'applicazione delle sanzioni;
che, secondo l'interveniente, la questione, nel merito,
sarebbe infondata, in quanto il legislatore potrebbe emanare norme
"generali", il cui contenuto va identificato facendo ricorso ai
consueti canoni ermeneutici ed alla prassi applicativa, mentre il
riferimento alle categorie interessate ed alle associazioni
maggiormente rappresentative non renderebbe generico ed indeterminato
il vincolo in esame, trattandosi di concetti appartenenti da tempo al
lessico giuridico corrente e di applicazione diffusa nel diritto
sindacale.
Considerato che i giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, in
riferimento agli stessi parametri, sicché essi vanno riuniti per
essere decisi con un'unica pronuncia;
che entrambi i giudici impugnano, in riferimento agli artt. 3
e 41 della Costituzione, l'art. 55, quarto comma, della legge n. 1213
del 1965 - nel testo modificato dall'art. 12 del d.l. n. 26 del 1994,
convertito con modificazioni nella legge n. 153 del 1994 nella parte
in cui, nel prevedere la possibilità di derogare al divieto di
sfruttamento da parte delle emittenti televisive delle opere filmiche
- anteriormente al decorso del termine previsto dal primo comma
attraverso accordi stipulati tra i titolari dei diritti di produzione
e distribuzione delle opere filmiche, le imprese audiovisive e i
rappresentanti delle imprese audiovisive, dispone che a detti accordi
debbano partecipare anche le associazioni maggiormente
rappresentative delle categorie interessate;
che, anteriormente alle ordinanze di rimessione - entrambe
emesse il 3 marzo 2000 - l'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122
ha espressamente abrogato la norma impugnata (comma 7), stabilendo
inoltre che, "con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte
salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (...) di concerto con il Ministro delle comunicazioni,
sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e
stranieri da parte delle emittenti televisive" (comma 8);
che successivamente, ma sempre in data anteriore ai
provvedimenti di rimessione, la delibera 16 marzo 1999 dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, ha altresì disposto che "lo
sfruttamento televisivo delle opere cinematografiche avviene
esclusivamente nel rispetto dei periodi eventualmente concordati tra
l'emittente ed i titolari dei diritti" (art. 6);
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
qualora anteriormente alla proposizione della questione di
costituzionalità la norma impugnata sia stata abrogata e sia
intervenuta una nuova disciplina della materia, il giudice rimettente
ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante
rilevanza della questione (tra le più recenti, ordinanze n. 28 del
2000; n. 213 del 1999; n. 162 del 1999);
che il tribunale di Roma non ha invece assolto siffatto
onere, in quanto entrambe le ordinanze di rimessione non contengono
nessun riferimento e nessuna valutazione in ordine all'eventuale
incidenza sulla questione proposta della abrogazione espressa della
norma sottoposta all'esame di costituzionalità e dell'introduzione
di una nuova disciplina;
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4
novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore
della cinematografia), come modificato dall'art. 12 del d.l. 14
gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema),
convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi
urgenti in favore del cinema), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 41 della Costituzione, dal tribunale di Roma, 7ª sezione civile,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:590 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte