Ordinanza n. 591/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 70/2000
usata come parametro
citata
- art. 1226Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 28
marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle
spinte inflazionistiche), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile
2000 dal giudice di pace di Salerno nel procedimento civile vertente
tra Risi Eva e il condominio "via Madonna di Fatima n. 51" di
Salerno, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di pace di Salerno, con ordinanza emessa
il 17 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 del d.l. 28 marzo 2000, n. 70
(Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche) per violazione degli artt. 3 e 32 della
Costituzione;
che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata avrebbe
stabilito, per la liquidazione del danno alla persona, un
risarcimento sensibilmente inferiore a quello che sarebbe stato
riconosciuto al danneggiato in base al diritto vivente formatosi in
applicazione dell'art. 1226 del codice civile;
che, secondo il rimettente, la norma avrebbe creato un
"sistema tariffario rigido" dal quale deriverebbe un trattamento
identico di situazioni soggettive fra loro differenti, senza la
possibilità di adottare alcun meccanismo correttivo per la
liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, con
conseguente violazione dell'art. 3 Cost;
che, sempre secondo il giudice a quo la norma impugnata
violerebbe anche l'art. 32 della Costituzione perché ometterebbe di
considerare "i valori che integrano e compendiano la salute del
soggetto danneggiato" quali il danno estetico, le attività del tempo
libero e di relazione in genere;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile
dal momento che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante
"Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche") ha soppresso la norma impugnata senza sostituirla
con altra disposizione.
Considerato che il giudice di pace di Salerno dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 28 marzo 2000, n. 70
(Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche), ritenendo che la norma impugnata violi gli artt. 3
e 32 della Costituzione;
che la norma denunciata non è stata convertita e che la
legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni
urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche") non ha
previsto la salvezza degli effetti della disposizione né l'ha
riprodotta, anche parzialmente, in altra norma;
che la questione sollevata è per tale motivo inammissibile
(cfr., ex plurimis la sentenza n. 330 del 1996 e l'ordinanza n. 84
del 1993).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 28 marzo 2000, n. 70
(Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della
Costituzione, dal giudice di pace di Salerno con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:591 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte