Art. 1226 c.c. — Valutazione equitativa del danno
Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Liquidazione - Parametro di riferimento - Ammontare dell'indennizzo dovuto in caso di tempestiva trasposizione - Allegazione e prova del maggior danno - Ammissibilità. 74 <!-- pag. 75 --> · RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 11 legge 122/2016e altri 2
Precedenti: 659865-02
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Liquidazione equitativa - Onere di motivazione del giudice - Contenuto.
Nel caso di ricorso alla liquidazione equitativa del danno, il giudice è tenuto ad indicare il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima del pregiudizio.
Riguarda ancheart. 132 Codice di procedura civileart. 1223 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 675905-03
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno da perdita anticipata della vita - Natura - Risarcibilità iure proprio in favore dei congiunti - Fondamento - Brevità del tempo residuo da vivere - Rilevanza ai soli fini della liquidazione equitativa. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.
In tema di responsabilità sanitaria, la perdita della vita avvenuta anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile integra un danno risarcibile iure proprio in favore dei congiunti della vittima, quale pregiudizio per la perdita parentale, e la brevità del tempo residuo da vivere rileva unicamente quale parametro per la liquidazione equitativa, giacché ogni segmento di vita, anche di brevissima durata, costituisce un'utilità giuridica che, ove lesa per causa di altri, merita ristoro.
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 668759-03, 676361-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Danno da perdita del rapporto parentale - Ricorso per cassazione - Censura della liquidazione con modalità diverse dalle tabelle a punti - Questione non posta nei gradi di merito - Inammissibilità del ricorso - Fondamento. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere. 77 <!-- pag. 78 --> In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione equitativa va effettuata applicando una tabella cd.
"a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 672225-01, 647127-02, 674087-01
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Concomitanza della condotta del sanitario e di fattore naturale nella produzione dell'evento lesivo - Responsabilità dell’autore del comportamento ex art. 41, comma 1, c.p. - Imputazione del danno - Causalità giuridica - 69 <!-- pag. 70 --> Impossibilità nella determinazione del contributo causale - Determinazione equitativa - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità civile, in caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e dunque causato dal concorso di una condotta umana con una causa naturale, va affermata la responsabilità dell'autore della condotta in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, comma1, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica, di cui all'art. 1223 c.c., il danno andrà imputato a quest'ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di sua determinazione, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che, all'esito di due CTU che avevano accertato l'impossibilità, in termini scientifici, di differenziare la percentuale di danno uditivo derivato alla minore dalla concausa rappresentata dall'infezione correlata all'assistenza rispetto a quella determinata dalle cause naturali, aveva rigettato la domanda, invece di determinare il danno biologico differenziale in via equitativa).
Riguarda ancheart. 41 Codice penaleart. 1223 Codice civile
Precedenti: 675821-01, 673867-01, 656174-01, 675449-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità sanitaria - Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - Quantificazione - Criterio differenziale - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica conseguente a responsabilità sanitaria dev'essere quantificato accertando il minor reddito che il danneggiato avrebbe 138 <!-- pag. 139 --> presumibilmente ottenuto in conseguenza della corretta esecuzione del necessario intervento chirurgico e sottraendolo - ove inferiore - da quello conseguito all'operazione errata. (Fattispecie in tema di errata esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di neoplasia del cranio in un soggetto che svolgeva l'attività di architetto).
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 675821-01, 675326-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa - Diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'aumento dell'età - Fatto notorio - Esclusione - Ragioni. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.
In tema di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, la diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'avanzare dell'età non può considerarsi "fatto notorio", inteso come conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, ovvero presuntivamente "normale", tanto da legittimarne un'autonoma conoscenza giudiziale, fondandosi su dati storici e statistici suscettibili di mutare nel tempo con una variabilità tale da escludere la sussunzione in termini di univoca verosimiglianza propria delle presunzioni.
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 670109-01, 666524-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Morte intervenuta dopo un considerevole lasso temporale dall’evento lesivo - Danno biologico terminale e danno morale catastrofale - Rispettivi criteri di liquidazione - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere. 132 <!-- pag. 133 --> In tema di risarcimento del danno alla persona, nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole lasso temporale dall'evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale reclamabile iure hereditatis va commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall'evento all'exitus, mentre quella della distinta componente della sofferenza soggettiva dev'essere improntata a un criterio equitativo puro, che tenga conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofale, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo).
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 670457-02, 664553-01, 660911-01, 629364-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità dei liquidatori per mala gestio - Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - Criteri dei c.d. netti patrimoniali - Applicabilità - Condizioni.
In tema di responsabilità degli amministratori o dei liquidatori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, ove sia impossibile una ricostruzione analitica delle conseguenze negative dell'atto di mala gestio, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante il ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.
Riguarda ancheart. 2486 Codice civileart. 2392 Codice civileart. 2476 Codice civile
Precedenti: 664310-02, 670860-02
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' Risarcimento del danno - Perdita di "chance" - Giudizio equitativo - Dovere motivazionale del giudice - Indicazione dei parametri - Necessità - Fondamento - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere. 66 <!-- pag. 67 --> In materia di risarcimento del danno per perdita di chance, il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che, riformando la sentenza gravata, aveva quantificato equitativamente il danno applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pur non versando in un contratto a esecuzione continuata e senza dare conto dei parametri utilizzati per giungere alla stima).
Riguarda ancheart. 1671 Codice civileart. 37 legge 109/1994
Precedenti: 673963-01, 671702-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI Danno futuro - Risarcibilità - Certezza - Necessità - Esclusione - Rilevante probabilità - Sufficienza - Caratteri.
Il risarcimento del danno futuro - in termini di danno emergente, così come di lucro cessante - non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già verificatosi al momento del giudizio, dovendo essere improntato a un criterio di rilevante probabilità, in virtù del quale il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro quando l'effettiva diminuzione patrimoniale costituisca il naturale sviluppo di fatti 94 <!-- pag. 95 --> concretamente accertati e inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 612602-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Risarcimento del danno a seguito di arbitraria confisca di terreni - Contenuto - Restituzione del terreno - Sufficienza - Limiti e condizioni.
La restituzione del terreno arbitrariamente confiscato, quando ne sia rimasta immutata la consistenza, può costituire di per sè misura idonea e sufficiente a ristorare il danno patito, restando salva per il proprietario la facoltà di dimostrare l'esistenza di ulteriori pregiudizi.
Riguarda ancheart. 30 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)art. 44 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)art. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 666193-04
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danni patrimoniali futuri - Risarcibilità - Criteri.
I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-bis c.c.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2727 Codice civile
Precedenti: 560710-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno patrimoniale da perdita redditi futuri - "Tabella" predisposta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano - Parametro integrativo dell'equità liquidativa ex art. 1226 c.c. - Esclusione - Fondamento.
La "tabella" predisposta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione, sotto forma di rendita, del danno patrimoniale da perdita di un reddito futuro, a differenza di quella relativa al danno non patrimoniale, non concretizza il parametro equitativo di cui all'art. 1226 c.c., perché l'individuazione dei criteri scientificamente corretti da utilizzare per la capitalizzazione non si basa sul censimento delle prassi di liquidazione passate ma richiede una serie di accertamenti di fatto e una specifica valutazione equitativa delle circostanze del caso concreto che possono legittimamente far ritenere appropriati, nelle singole ipotesi, criteri anche diversi tra loro, diversamente da quanto avviene per la liquidazione del danno biologico, per la quale, invece, prevalgono esigenze di uniformità di trattamento relativamente al valore della persona umana.
Precedenti: 654432-02
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Criteri - Importo tabellare previsto per la perdita del rapporto diminuito proporzionalmente alla percentuale di invalidità - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Tabelle di Roma - Utilizzabilità.
La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale non può essere effettuata decurtando l'importo della possibile liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in proporzione alla percentuale di invalidità permanente riportata dal congiunto, trattandosi di situazioni concrete non comparabili in termini di proporzionalità aritmetica, mentre è legittima l'utilizzazione delle Tabelle all'uopo predisposte dal Tribunale di Roma.
Riguarda ancheart. 1223 Codice civile
Precedenti: 667659-02
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Scelta della specifica tabella "a punti" - Discrezionalità del giudice - Onere di specifica motivazione - Esclusione - Fondamento. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.
In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte 86 <!-- pag. 87 --> parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2059 Codice civile
Precedenti: 666969-01, 673380-01, 666288-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Adozione di tabelle "a punti" - Parametro della convivenza - Coabitazione - Necessità - Esclusione - Legame stabile connotato da duratura comunanza di vita e affetti - Rilevanza - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, pur essendo ancorata all'adozione di tabelle "a punti" sulla base di parametri limitati, rimane fondata sull'equità, cosicché, al fine di apprezzare non solo l'esistenza ma anche l'entità del pregiudizio, il parametro della convivenza non va letto in termini formalistici, nel senso della necessaria coabitazione con la vittima, ma sostanzialistici, quale legame stabile connotato da duratura comunanza di vita ed affetti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata, che aveva assimilato alla convivenza la stabile frequentazione intrattenuta dalla vittima con i genitori e con i fratelli, che vivevano in un appartamento adiacente a quello in cui abitava il defunto con la famiglia nucleare "successiva", e con cui lo stesso era solito trascorrere tutti i momenti liberi).
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 625496-01, 675123-01, 675851-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità sanitaria - Danno da perdita del feto - Danno da perdita del rapporto parentale - Assimilabilità - Conseguenze - Duplice dimensione morfologica - Accertamento e liquidazione - Criteri. · RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale e si manifesta nella dimensione prevalente della sofferenza interiore nonché in quella dell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento, dovendo il giudice applicare, ai fini della relativa liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame e procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 117 Codice di procedura civile
Precedenti: 666969-01, 664635-01, 661075-01, 667659-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Liquidazione del danno non patrimoniale - Applicazione delle Tabelle di Milano - Necessità - Scostamento - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
I parametri delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica di una liquidazione improntata a diversi criteri, di modo che è incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata a una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle suddette Tabelle consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver fatto riferimento alla Tabella milanese, richiamandone la vocazione nazionale, aveva proceduto a liquidare il danno prescindendone del tutto, senza spiegare le ragioni di tale scostamento).
Riguarda ancheart. 2056 Codice civileart. 2059 Codice civile
Precedenti: 649440-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Lesione di interessi costituzionalmente tutelati - Valutazione delle conseguenze subite dal danneggiato nella sfera morale e delle conseguenze incidenti sul piano dinamico-relazionale - Necessità - Conseguenze - Autonoma risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del 78 <!-- pag. 79 --> danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).
Riguarda ancheart. 2056 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2 Costituzioneart. 139 Codice delle assicurazioni private.art. 138 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 672920-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
La Sezione Terza civile - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025 ed avente ad oggetto la questione della individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in caso di sinistro, nella specie da circolazione stradale, verificatosi in data antecedente a quella (5 marzo 2025) di entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) adottata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 - ha esplicitato la portata applicativa della T.U.N., quale parametro generale per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute, sia ratione temporis che ratione materiae affermando i seguenti principi: «La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria». «Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».
Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.
Rv. 677750-01, 677750-02
In tema di responsabilità sanitaria, la perdita della vita avvenuta anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile integra un danno risarcibile iure proprio in favore dei congiunti della vittima, quale pregiudizio per la perdita parentale, e la brevità del tempo residuo da vivere rileva unicamente quale parametro per la liquidazione equitativa, giacché ogni segmento di vita, anche di brevissima durata, costituisce un'utilità giuridica che, ove lesa per causa di altri, merita ristoro.
Rv. 677708-01
"a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.
Rv. 677688-01
In tema di responsabilità civile, in caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e dunque causato dal concorso di una condotta umana con una causa naturale, va affermata la responsabilità dell'autore della condotta in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, comma1, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica, di cui all'art. 1223 c.c., il danno andrà imputato a quest'ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di sua determinazione, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che, all'esito di due CTU che avevano accertato l'impossibilità, in termini scientifici, di differenziare la percentuale di danno uditivo derivato alla minore dalla concausa rappresentata dall'infezione correlata all'assistenza rispetto a quella determinata dalle cause naturali, aveva rigettato la domanda, invece di determinare il danno biologico differenziale in via equitativa).
Rv. 677562-01
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica conseguente a responsabilità sanitaria dev'essere quantificato accertando il minor reddito che il danneggiato avrebbe 138 <!-- pag. 139 --> presumibilmente ottenuto in conseguenza della corretta esecuzione del necessario intervento chirurgico e sottraendolo - ove inferiore - da quello conseguito all'operazione errata. (Fattispecie in tema di errata esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di neoplasia del cranio in un soggetto che svolgeva l'attività di architetto).
Rv. 677262-02, 677262-01
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofale, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo).
Rv. 677231-01
In tema di responsabilità degli amministratori o dei liquidatori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, ove sia impossibile una ricostruzione analitica delle conseguenze negative dell'atto di mala gestio, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante il ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.
Rv. 676399-01
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che, riformando la sentenza gravata, aveva quantificato equitativamente il danno applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pur non versando in un contratto a esecuzione continuata e senza dare conto dei parametri utilizzati per giungere alla stima).
Rv. 676484-01
Il risarcimento del danno futuro - in termini di danno emergente, così come di lucro cessante - non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già verificatosi al momento del giudizio, dovendo essere improntato a un criterio di rilevante probabilità, in virtù del quale il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro quando l'effettiva diminuzione patrimoniale costituisca il naturale sviluppo di fatti 94 <!-- pag. 95 --> concretamente accertati e inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.
Rv. 677133-02
La restituzione del terreno arbitrariamente confiscato, quando ne sia rimasta immutata la consistenza, può costituire di per sè misura idonea e sufficiente a ristorare il danno patito, restando salva per il proprietario la facoltà di dimostrare l'esistenza di ulteriori pregiudizi.
Rv. 676469-01
I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-bis c.c.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Rv. 676913-01
La "tabella" predisposta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione, sotto forma di rendita, del danno patrimoniale da perdita di un reddito futuro, a differenza di quella relativa al danno non patrimoniale, non concretizza il parametro equitativo di cui all'art. 1226 c.c., perché l'individuazione dei criteri scientificamente corretti da utilizzare per la capitalizzazione non si basa sul censimento delle prassi di liquidazione passate ma richiede una serie di accertamenti di fatto e una specifica valutazione equitativa delle circostanze del caso concreto che possono legittimamente far ritenere appropriati, nelle singole ipotesi, criteri anche diversi tra loro, diversamente da quanto avviene per la liquidazione del danno biologico, per la quale, invece, prevalgono esigenze di uniformità di trattamento relativamente al valore della persona umana.
Rv. 677037-02, 677037-03
In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte 86 <!-- pag. 87 --> parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.
Rv. 676721-04, 676721-05
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale e si manifesta nella dimensione prevalente della sofferenza interiore nonché in quella dell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento, dovendo il giudice applicare, ai fini della relativa liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame e procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.
Rv. 676742-01
I parametri delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica di una liquidazione improntata a diversi criteri, di modo che è incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata a una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle suddette Tabelle consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver fatto riferimento alla Tabella milanese, richiamandone la vocazione nazionale, aveva proceduto a liquidare il danno prescindendone del tutto, senza spiegare le ragioni di tale scostamento).
Rv. 676300-01
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del 78 <!-- pag. 79 --> danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).
Rv. 676291-01
La presumibile durata della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da perdita anticipata della vita, inteso quale pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti per il minor tempo vissuto ovvero la mancata fruizione del valore biologico relazione residuo. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi in una fattispecie di responsabilità sanitaria, ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il danno occorso ai parenti di un ottantatreenne, aveva applicato una riduzione del 20% rispetto al valore risultante dall'applicazione della tabella a punti del Tribunale di Milano, in considerazione della limitata aspettativa di vita residua della vittima, a causa di pregresse patologie, rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).
Rv. 676361-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno da perdita della capacità lavorativa specifica - Liquidazione - Criteri. 54 <!-- pag. 55 --> La liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa specifica dev'essere effettuata sommando e rivalutando i redditi già perduti dal danneggiato dal momento del fatto illecito a quello della liquidazione, e utilizzando, invece, il metodo della capitalizzazione per i redditi futuri, moltiplicandoli per un adeguato coefficiente corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione medesima.
Rv. 676355-01
La Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero - laddove decida di farlo - ad applicarle integralmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la liquidazione del danno nella somma di 10.000,00 euro - pari al valore massimo della prima "forbice" risarcitoria della Tabella milanese - era stata censurata per aver considerato solo alcune delle circostanze ivi contemplate).
Rv. 676302-01
L'obbligazione risarcitoria per equivalente, anche se relativa a danni la cui eliminazione avrebbe richiesto necessariamente l'esecuzione di una obbligazione di facere non divisibile, non è, a sua volta, indivisibile, avendo ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai danni riportati da distinti immobili, di proprietà di diversi soggetti, aveva equitativamente determinato il risarcimento per equivalente spettante a ciascuno di essi in una frazione proporzionale dell'importo corrispondente alle opere necessarie per il complessivo ripristino di tutti i suddetti immobili, sul presupposto dell'impossibilità di ordinare la relativa esecuzione quale oggetto di una condanna ex art. 2058 c.c.).
Rv. 676178-01
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l'ufficio dal giudice.
Rv. 676258-01, 676258-02
In tema di danno alla persona, ove la sentenza di primo grado lo abbia liquidato mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d'appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell'art. 1226 c.c.
Rv. 676203-01
In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario).
Rv. 675851-01
Nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.
Rv. 675905-03, 675905-02
La liquidazione equitativa del danno da lesione della reputazione, accertato sulla base di massime d'esperienza, non deve necessariamente uniformarsi a basi di computo tabellari.
Rv. 675901-03
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - si distingue dal danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità.
Rv. 675949-03, 675949-02
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, spetta al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, in base alle evidenze probatorie complessivamente acquisite circa la realtà ed intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, la sussistenza 219 <!-- pag. 220 --> di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone tale pregiudizio, ossia la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella che si sia eventualmente riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana del soggetto che ha subito tale perdita.
Rv. 675950-03
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto, rimessa su istanza di parte ai sensi dell’art. 376, secondo comma, c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: «In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile».
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso 149 <!-- pag. 150 --> giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha correlato il giudizio di probabilità sul mancato guadagno conseguente alla mancata commessa in appalto, anche alla particolarità di quest'ultimo, concernente la realizzazione di due dighe, a cura di imprese italiane in territorio libico, con apposite maestranze e mezzi tenuti a disposizione in vista della commessa e non altrimenti utilizzabili in quel territorio).
Rv. 675960-02
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 432 — Valutazione equitativa delle prestazioni
Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.…
Art. 2056 — Valutazione dei danni
… determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.…
Art. 2057 — Danni permanenti
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione puo' essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.…
Art. 158
… economica a lui spettante puo' agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato…
Art. 116 — Valutazione delle prove
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a…
Art. 2047 — Danno cagionato dall'incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La liquidazione del danno derivante da violazione dei doveri inerenti a un rapporto giuridico specifico, anche secondo il nuovo codice deve essere fatta tenendo conto del lucro cessante e del danno emergente, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo (art. 1223): quindi saranno esclusi dal risarcimento i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma). Sono dovuti però soltanto i danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione; se poi l'inadempimento è derivato dal dolo del debitore, devono risarcirsi anche i danni imprevedibili (art. 1225). Questi principii sono tradizionali, concordemente affermati; si è invece sempre discusso se, nel caso di concorso di colpa del creditore nella produzione del danno, sia dovuto l'intero risarcimento o se l'importo del danno debba ridursi proporzionalmente. La dottrina e la giurisprudenza formatasi sul codice civile del 1865, traendo ispirazione anche da singole disposizioni positive (art. 1868 cod. civ. sostituito dall'art. 12, ultimo comma, del r. d. 12 ottobre 1919, n. 2099, sulla responsabilità degli albergatori, e art. 662 del cod. comm. nel testo sostituito con la legge 14 giugno 1925, n. 938, in materia di urto di navi), sul riflesso che tra fatto e danno deve correre un nesso di causalità e che, se concorrono più cause poste in essere da soggetti diversi, questi, nei rapporti interni, rispondono in proporzione del grado di colpa efficiente ascrivibile a ciascuno, aveva affermato che, quando uno dei soggetti in colpa efficiente fosse lo stesso danneggiato, la responsabilità del danneggiante veniva ridotta in proporzione dell'efficienza della colpa del danneggiato. Il codice civile nuovo ha consacrato questa interpretazione nell'art. 1227, primo comma, ove non si è detto che il dolo o la colpa grave del danneggiante assorba, togliendone ogni rilevanza, la colpa lieve del danneggiato; ma, con una formola elastica, si è permesso al giudice di giungere, secondo le circostanze, anche a tale risultato. Il creditore deve provare l'esistenza e l'ammontare del danno. Quanto all'ammontare, in relazione alle varie situazioni che in pratica possono verificarsi, la difficoltà di una prova specifica del danno di cui è sicura l'esistenza è superabile dal giudice con una valutazione concreta equitativa (art. 1226) ovvero con una valutazione-limite, entro la quale egli può rimetterne la determinazione alla coscienza del creditore mediante il giuramento suppletorio (art. 2736, n. 2). Gli articoli 1223, 1226 e 1227 si applicano anche alla liquidazione dei danni dipendenti da fatti illeciti; ma di tale argomento si tratterà in altro luogo (n. 801). DEI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 572
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1226 · fonte su Normattiva