Ordinanza n. 592/1987
Altra decisione · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 392/1978
usata come parametro
citata
- art. 29Legge sull’equo canone
- art. 1legge 832/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo e
terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 30
novembre 1980 dal Pretore di Imperia, iscritta al n. 19 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 77 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Imperia, con ordinanza emessa il 30
novembre 1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69,
primo e terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte
in cui obbliga il locatore a rinnovare il contratto alla scadenza,
salve le ipotesi di cui all'art. 29 della legge citata;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza
della questione;
Considerato che la disposizione denunziata è stata sostituita
dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;
che, a prescindere dal contrasto tra la consolidata
interpretazione giurisprudenziale del previgente testo della norma e
la prospettazione del giudice a quo, è comunque necessario che
questi proceda ad un riesame della questione alla stregua della
citata nuova disposizione di legge onde valutare se persista la
rilevanza della questione stessa nel giudizio in corso dinanzi a lui;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Imperia, onde
proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel
giudizio in corso dinanzi a lui, essendo sopravvenuta la legge 6
febbraio 1987, n. 15.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:592 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte