Ordinanza n. 594/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 425/1984
usata come parametro
citata
- art. 3legge 27/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 6
agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico
dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1989
dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania sul ricorso
proposto da Deciani Giovanni contro l'Ufficio Registro di Verbania,
iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidnete del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio diretto all'annullamento di
un'ingiunzione di pagamento di imposta di successione, la Commissione
tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato d'ufficio,
ritenendola pregiudiziale per la decisione della causa, la questione
di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 108,
secondo comma, 3, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione -
dell'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui non
estende anche ai componenti le Commissioni tributarie la speciale
indennità (c.d. indennità di rischio o di funzione) riconosciuta
dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il
personale di magistratura) "ai magistrati ordinari in relazione agli
oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro
attività", successivamente estesa, dalla norma impugnata, ad altre
categorie di magistrati e assimilati e, dalla legge 25 ottobre 1982
n. 795, anche ai giudici popolari;
che il giudice a quo, dopo aver rilevato che, di recente,
analoga indennità, denominata "indennità giudiziaria", è stata
concessa anche al personale amministrativo delle magistrature
ordinarie e speciali (escluso il personale addetto alle segreterie
delle Commissioni tributarie), ha denunciato il contrasto della norma
impugnata con i parametri costituzionali invocati, poiché il mancato
riconoscimento economico non assicurerebbe l'indipendenza dei giudici
tributari alla cui garanzia è diretto anche un adeguato trattamento
economico (art. 108, secondo comma), discriminerebbe, senza razionale
giustificazione, questi ultimi dagli altri giudici delle
giurisdizioni speciali dal momento che "unica" è la funzione
giurisdizionale (art. 3, primo comma), e nuocerebbe, infine, al buon
andamento delle Commissioni tributarie e quindi della giustizia
tributaria (art. 97, primo comma);
che, quanto alla rilevanza della questione, il collegio
rimettente ha considerato che essa, incidendo sulla indipendenza del
giudice, può influire sul rapporto che lo stesso giudice è chiamato
a decidere, donde la sua pregiudizialità;
che non si è costituita la parte privata;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, eccependo la inammissibilità della questione, che concerne
una norma del tutto estranea all'oggetto del giudizio a quo, e
rilevandone nel merito la infondatezza in relazione a tutti i
parametri invocati;
Considerato che è fondata la eccezione formulata dalla Avvocatura
generale dello Stato di inammissibilità della questione per
irrilevanza, poiché, come ha già affermato questa Corte in
fattispecie analoghe (ord. n. 326 del 1987, sent. n. 196 del 1982),
la disposizione denunciata non incide sul rapporto che il giudice
rimettente è chiamato a decidere, né attiene alla composizione
dell'organo giudicante, di modo che in nessun caso di essa si deve
fare applicazione nel giudizio principale;
che a diversa conclusione non può pervenirsi, come del resto
implicitamente già ritenuto in tali pronunce, considerando il
profilo della indipendenza dell'organo dal punto di vista del
trattamento economico;
che, difatti, quello dei giudici tributari non può essere
assimilato al trattamento economico dei magistrati e cioè allo
stipendio da questi percepito in ragione del loro servizio
istituzionale, cui è collegata l'indennità di funzione, in quanto
il compenso per i componenti delle Commissioni tributarie è previsto
per una attività che questi non esercitano "professionalmente",
bensì, di massima, in aggiunta ad altra attività svolta in via
primaria ed in relazione alla quale essi sono appunto chiamati ad
esercitare, con il loro consenso, anche le funzioni di giudice
tributario;
che la questione è pertanto manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n.
425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati)
sollevata, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 3, primo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:594 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte