Ordinanza n. 595/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 41/1986
usata come parametro
citata
- art. 31legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9,
10, 11, 13, 14 e 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 1986 -) promossi con ordinanze emesse il 18 giugno
1987 dal Pretore di Lecco, il 5 maggio (n.3 ordinanze) e il 17 marzo
1987 dal Pretore di Messina, il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio
e il 19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, iscritte rispettivamente al
n. 845 del registro ordinanze 1987 e ai nn. 1, 2, 3, 4, 24 e 28 del
registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 2, 3, e 7, prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con le ordinanze n. 845/1987 emessa il 18 giugno 1987
dal Pretore di Lecco, nn. 1, 2, 4/1988 emesse il 5 maggio 1987 e n.
3/1988 emessa il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina, n.24/1988
emessa il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio, n. 28/1988 emessa il
19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, nei rispettivi procedimenti
civili vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di
malattia da parte di liberi professionisti ovvero anche da parte di
cittadini c.d. non mutuati, è stata sollevata questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 31 (in particolare, a
seconda dei casi, nei commi 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15) l. 28
febbraio 1986 n. 41, nella parte in cui stabilisce diverse aliquote
di contribuzione per i lavoratori dipendenti, per i liberi
professionisti e per i cittadini c.d. non mutuati, l'esenzione per
alcuni redditi (dominicali, di fabbricati e da capitale) al di sotto
dei quattro milioni, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di
reddito e l'esenzione oltre i cento, l'obbligo di contribuzione fissa
annua per i lavoratori autonomi (cosiddetto "minimale"), in
riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost. ed anche all'art. 81 Cost.
(ord. nn. 1-4/88), avendo la impugnata normativa eluso i limiti, in
tale disposto sanciti, in ordine all'imposizione di nuovi tributi
nelle leggi di bilancio;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
questioni identiche o comunque connesse;
che preliminarmente va dichiarata la manifesta inammissibilità
delle questioni sollevate dalle ordinanze n. 1-4/1988, R.O. avendo il
giudice rimettente omesso ogni motivazione e ogni riferimento
specifico, idoneo a sorreggere, quanto alla rilevanza, le dedotte
questioni;
che le altre ordinanze in epigrafe sollevano questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14
e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41 in relazione agli artt. 3, 36 e 53
Cost., questione che questa Corte (con la sentenza n. 431 del 1987,
relativamente all'art. 31, nn. 8, 9, 11, 13, 14 e 15 legge predetta,
in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e 81 Cost.) ha
avuto modo di dichiarare non fondata, pur dando atto delle rilevate
caratteristiche di "incertezza e disarmonia" della normativa
denunciata, "ultimo e definitivo anello di congiunzione per la
attuazione della disciplina", che dovrà essere "ispirata a chiara e
puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi
oneri";
che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e
15 l. n. 41 del 1986 sollevata con profili e argomenti analoghi a
quelli già presi in esame e comunque non tali (art. 36 Cost.), in
quanto ultronei o non specificamente conferenti, tali - cioè - da
indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
che peraltro con la stessa sentenza n. 431 del 1987 è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, n. 10 l. n.
41 del 1986, nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti
di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non
inferiore rispettivamente a L. 648.000 e a L. 324.000, non consente
prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo
determinato ai sensi del precedente comma 8;
che pertanto la questione relativa al cosiddetto "minimale"
(art. 31 n. 10 l. n. 41 del 1986) sollevata dalle ordinanze in
epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41,
in riferimento agli artt. 3, 53, 81, Cost., sollevata dal Pretore di
Messina (ord. 1-4/1988 R.O.);
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15
l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 36, 53,
Cost., sollevata dai Pretori di Lecco (ord. n. 845/1987 R.O.),
Sondrio (ord. 24/1988 R.O.), Pisa (ord. 28/1988 R.O.);
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10 l. 28 febbraio 1986 n.
41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
431 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:595 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte