Ordinanza n. 597/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 363/1975
- art. 7legge 363/1975
- art. 1-quinquieslegge 363/1975
- art. 4legge 253/1950
- art. 7legge 253/1950
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 della
legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e
sublocazioni di immobili urbani"), come modificato dall'art.
1-quinquies della legge 31 luglio 1975, n. 363 ("Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255,
concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di
locazione e di sublocazione degli immobili urbani") - promosso con
ordinanza emessa il 4 aprile 1977 dal Pretore di Lucera, iscritta al
n. 835 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dal locatore,
proprietario di più immobili tutti locati, onde ottenere la
cessazione della proroga nei confronti del conduttore sulla base
della necessità propria, il Pretore di Lucera, con ordinanza emessa
il 4 aprile 1977, pervenuta alla Corte l'11 giugno 1984, ha sollevato
- in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione - questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 della legge 23 maggio
1950, n. 253, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 1 quinquies
dalla legge 31 luglio 1975, n. 363 di conversione del decreto-legge
25 giugno 1975, n. 255;
che il giudice a quo osserva che l'inesistenza di limiti alla
facoltà del locatore di scegliere il rapporto dal quale recedere -
facendo valere la propria necessità abitativa - nel caso in cui egli
disponga di più immobili, è di ostacolo ad una completa
comparazione degli effettivi bisogni delle parti, ponendosi in
contrasto con i principi di eguaglianza e di utilità sociale della
proprietà;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza
della questione.
Considerato che il giudice rimettente si è limitato ad affermare
che la rilevanza della questione risulterebbe evidente dalla
narrativa stessa dell'ordinanza;
che viceversa è necessario che la questione dedotta rivesta nel
giudizio a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale (sent.
5 ottobre 1983, n. 300), mentre nella fattispecie non è stato
chiarito menomamente quale effetto avrebbe nel processo citato
l'esito del giudizio di legittimità costituzionale;
che quest'ultimo non può, pertanto, essere ammesso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 7 (come modificato dall'art.
1-quinquies della legge 31 luglio 1975, n. 363) della legge 23 maggio
1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di
immobili urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, dal Pretore di Lucera con ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:597 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte