Ordinanza n. 599/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 392, secondo
comma, e 296, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Pretore di San
Giovanni Valdarno nel procedimento penale a carico di Vellani
Giovanna ed altri, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze
delegava il Pretore di San Giovanni Valdarno a contestare ai minori
Betti Alessio e Failli Paolo l'imputazione di furto pluriaggravato;
che il Pretore di San Giovanni Valdarno, con ordinanza dell'8
marzo 1985 (R.O. n. 319/1985), sollevava questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 392, secondo comma, e 296, commi secondo e
terzo, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3,
25, primo comma, e 31 della Costituzione, e degli stessi artt. 392,
comma secondo, e 296, comma secondo, in riferimento agli artt. 97,
112, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;
che, ad avviso del Pretore di San Giovanni Valdarno, la
delegazione di atti della istruzione sommaria da parte del pubblico
ministero minorile ad altra autorità giudiziaria opera una deroga al
principio generale del giudice specializzato per i reati commessi dai
minori, garantito costituzionalmente come da sentenza di questa Corte
n. 222 del 1983;
che, secondo il giudice a quo, potendo l'autorità delegata
compiere non solo gli atti delegati, ma anche tutti gli atti
probatori necessari o utili per l'accertamento della verità, senza
possedere la competenza tecnica del giudice specializzato e senza che
quest'ultimo possa valutare direttamente la personalità del minore,
sarebbero violati i principi del giudice naturale precostituito per
legge e quello della tutela del minore;
che, secondo il giudice rimettente, la delegazione in genere di
atti processuali inciderebbe negativamente sui principi
dell'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ritenuti
applicabili anche all'amministrazione della giustizia e sul diritto
di difesa che verrebbe reso economicamente più gravoso o limitato
per la necessità di spostamenti imposta al difensore di fiducia e
per la possibilità del difensore di ufficio di esercitare la
facoltà di non comparire;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che le questioni siano
dichiarate inammissibili od infondate;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 52 del 1972 ha già
dichiarato infondata analoga questione, anche relativamente alla
delegazione di atti istruttori da parte del pubblico ministero presso
il Tribunale per i minorenni, in riferimento agli artt. 3, 25, primo
comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma,
della Costituzione, con la motivazione che la delegazione istruttoria
risponde ad effettive esigenze dell'amministrazione della giustizia
senza modificare la competenza in ordine alla cognizione della
imputazione, rimanendo le valutazioni definitive riservate al giudice
delegante;
che la nuova prospettazione della questione non è tale da
indurre a modificare il giudizio espresso dalla Corte con la citata
sentenza per quanto riguarda gli artt. 392, secondo comma, e 296,
secondo e terzo comma, del codice di procedura penale;
che l'art. 24 della Costituzione non è violato in quanto agli
atti istruttori compiuti per delegazione si applicano le regole
generali in tema di partecipazione della difesa;
che non sussiste violazione dell'art. 112 della Costituzione,
poiché la delegazione presuppone pur sempre l'esercizio dell'azione
penale da parte del pubblico ministero;
che, pertanto, le questioni sollevate dal Pretore di San
Giovanni Valdarno risultano manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 392, secondo comma, e 296, commi secondo e
terzo, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3,
25, primo comma, e 31 della Costituzione e degli stessi artt. 392,
secondo comma, e 296, secondo comma, in riferimento agli artt. 97,
112, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione,
sollevate dal Pretore di San Giovanni Valdarno con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:599 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte