Ordinanza n. 6/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 482/1968
- art. 8legge 482/1968
- art. 9legge 482/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)
promossi con ordinanze emesse il 17 e il 10 novembre 1980 dal Pretore
di La Spezia, nei procedimenti civili vertenti tra Brignolo Tiziana,
Valle Miranda e la Soc.p.a. "O.T.O. Melara" rispettivamente iscritte ai
nn. 3 e 4 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen;
Ritenuto che con le ordinanze citate in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 della
legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private"), "nella parte in cui comprendono per la durata di tutta la
vita, tra i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria, gli
orfani dei caduti in guerra o degli assimilati a questi";
considerato che la normativa impugnata fissa il limite di età per
l'assunzione obbligatoria al compimento del 55 anno di età e questa
Corte ha già dichiarato non fondata, con la sentenza n. 104 del 1981,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione analoga a
quella sollevata con le ordinanze citate in epigrafe;
considerato, per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art.
41 della Costituzione, che questa Corte ha già affermato (sentenze n.
55 del 1961 e n. 38 del 1960) che le norme le quali prevedono
l'assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti non
violano l'art. 41 della Costituzione, giacché questo legittima norme
"protettive del benessere sociale e restrittive della privata
iniziativa" quali quelle sull'assunzione obbligatoria;
ritenuto, pertanto, che appare evidente che le norme impugnate non
contrastano neppure con l'art. 41 della Costituzione;
ritenuto che, sotto entrambi i citati profili, non sono stati
addotti argomenti nuovi;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482
("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private"), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Pretore di La Spezia con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte