Ordinanza n. 6/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/01/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69r.d.l. 680/1938
- art. 69r.d. 680/1938
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma
primo, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),
promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1987 dalla Corte dei conti
sul ricorso proposto da Orberti Iole contro il Ministero del Tesoro -
Direzione generale degli Istituti di Previdenza - iscritta al n. 251
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 giugno 1987 (R.O. n. 251
del 1988) la Corte dei conti sul ricorso proposto da Oberti Iole
contro il Ministero del tesoro - Direzione generale Istituti di
previdenza (C.P.D.E.L.), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n.
680, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto
non prevede l'ammissibilità a riscatto degli anni corrispondenti
alla durata legale dei corsi universitari di specializzazione,
sempreché il titolo conseguito sia prescritto per l'ammissione al
posto ricoperto;
che ad avviso del giudice a quo "l'art.69 non prevede in alcun
modo il riscatto dei corsi di specializzazione, oltre a quello degli
anni dei corsi di laurea". Infatti "i corsi equiparati possono essere
riscattati in quanto il titolo consegua alla frequenza ed al
superamento di un corso superiore in disciplina per la quale la
laurea non è prevista e che quindi sostituisca questa, o anche in
quei casi nei quali, per certe discipline in alcune università,
esisteva un corso di laurea e in altri corsi di minore durata, ma che
davano comunque titolo al rilascio di un diploma di studi superiori";
Considerato che la Corte con sent. n. 1016 del 1988 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3
marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di
riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi
speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione sia
stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria
per l'ammissione in servizio;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 e 9 delle Norme Integrative
per i giudizi davanti alla Corte dei conti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dell'art. 69 primo comma del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli enti locali), già dichiarato illegittimo, sollevata dalla
Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte