Ordinanza n. 6/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma
primo, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso
con ordinanza emessa il 12 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Petronici Claudio
contro l'Ufficio delle imposte dirette di Firenze, iscritta al n.
1211 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze,
nel corso di un giudizio promosso contro l'Ufficio delle imposte
dirette di Firenze per l'annullamento dell'iscrizione a ruolo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ha sollevato con
ordinanza del 12 marzo 1996 (r.o. n. 1211/1996) questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, numero 2, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) in riferimento agli
artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione;
che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del
giudice a quo concerne la legittimità della detrazione di imposta
per i figli a carico effettuata dal ricorrente in misura superiore a
quella stabilita dall'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597;
che, ad avviso della Commisssione rimettente, la disposizione
impugnata, accordando una detrazione di imposta per i figli a carico
in misura esigua rispetto agli oneri economici necessari al
mantenimento degli stessi, risulterebbe inidonea ad assicurare una
effettiva tutela della famiglia e si porrebbe, sotto tale aspetto, in
contrasto con gli artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o
l'infondatezza della questione prospettata;
Considerato che, come più volte affermato da questa Corte
(sentenze nn. 134 del 1982 e 108 del 1983, ordinanza n. 52 del 1988),
"le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e
benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le
finalità, hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il
frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta di
valutare e di decidere non solo in ordine all'an, ma anche in ordine
al quantum, e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla
determinazione di dette agevolazioni";
che, dunque, la Corte non può sindacare la misura della
detrazione di imposta per i figli a carico la cui determinazione
"scaturisce da una complessiva valutazione della situazione economica
del paese, delle esigenze della pubblica spesa e dell'incidenza che
sulle finanze statali può produrre la concessione di maggiori
detrazioni, vale a dire da una valutazione discrezionale affidata
alla competenza e responsabilità del legislatore" (sentenza n. 97
del 1968);
che, inoltre, una pronuncia che si limiti a dichiarare
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata senza
prefigurare in positivo la misura della detrazione d'imposta per i
figli a carico, di spettanza del legislatore, "sarebbe fonte di
inammissibili lacune nella disciplina" (sentenza n. 358 del 1995);
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, n. 2, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli
artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte