Ordinanza n. 60/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo
comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa il 2 dicembre 1976 dal tribunale militare territoriale di Padova
nel procedimento penale a carico di Fogliato Ivo, iscritta al n. 49 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto in fatto che con ordinanza 2 dicembre 1976 il tribunale
militare territoriale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 260,
secondo comma, c.p.m.p. (il quale dispone che i reati, per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel
massimo a sei mesi, e quello preveduto dal n. 2 dell'art. 171 sono
puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore,
da cui dipende il militare colpevole), deducendo che la norma
denunziata, attribuendo al comandante del corpo un potere svincolato da
qualsiasi controllo, potrebbe dar luogo ad ingiustificate disparità di
trattamento tra persone imputate degli stessi reati e pregiudicare il
buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che questa Corte, ha già dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma,
c.p.m.p. sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 (ma sotto un profilo
parzialmente diverso da quello prospettato con l'ordinanza in
epigrafe), 24, 28 e 52 Cost. (sentenze nn. 42 del 1975 e 189 del 1976)
ed ha statuito, in reiterate occasioni, con riferimento a fattispecie
analoghe a quella in esame, che la discrezionalità nell'applicazione
della legge, cui fa riferimento l'ordinanza di rimessione, non può dar
luogo a disparità di trattamento apprezzabili sotto il profilo della
violazione del principio di uguaglianza ma, tutt'al più, a mere
disparità di fatto di per sé inidonee a determinare una
incostituzionalità del precetto (sentenze nn. 105 del 1967 e 21 del
1973);
che, inoltre quanto all'asserita violazione dell'art. 97 Cost., è
ormai pacifico che il controllo sulla conformità a tale precetto delle
norme di legge ordinarie è ammissibile solo nei limiti della verifica
della non arbitrarietà della disciplina dettata dal legislatore
ordinario (sentenze nn. 8 del 1967 e 123 del 1968), i quali, nella
specie, non sono stati oltrepassati; che non vengono addotti, dal
giudice a quo, motivi che possano indurre questa Corte a mutare il
proprio orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare
di pace sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte