Ordinanza n. 60/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 41Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con
ordinanza emessa il 25 maggio 1987 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto dalla Banca Popolare di Novara contro la Federazione
Italiana Bancari ed Assicurativi FIBA-CISL di Asti, iscritta al n.
165 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione della Banca Popolare di Novara e
della Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi FIBA-CISL di Asti
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 25
maggio 1987 (pervenuta il 31 marzo 1988; R.O. n. 165/1988) in causa
tra Banca Popolare di Novara e Federazione Italiana Bancari ed
Assicurativi FIBA-CISL di Asti, avente ad oggetto impugnazione di
trasferimento di dirigente sindacale senza l'autorizzazione della
organizzazione sindacale di appartenenza, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nella parte in cui non limita il numero dei dirigenti
sindacali aziendali il cui trasferimento è subordinato al nullaosta
delle organizzazioni sindacali di appartenenza;
che sarebbe violato l'art. 41 della Costituzione che garantisce
all'imprenditore la libertà di iniziativa economica;
che si sono costituite nel giudizio la Banca Popolare di Novara
la quale, in via principale, ha concluso per l'infondatezza della
questione trovando applicazione il limite stabilito dall'art. 23
della stessa legge n. 300 del 1970 e, in via subordinata, per lo
accoglimento, e la Federazione Italiana Bancari Assicurativi
FIBA-CISL di Asti che ha concluso per la infondatezza della
questione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per l'inammissibilità e, in via gradata, per l'infondatezza della
questione;
Considerato che la Corte remittente non ha accertato in concreto
il numero dei dirigenti della rappresentanza sindacale della
succursale di Asti;
che, pertanto, la questione sollevata è priva di riscontri
obiettivi ed è puramente astratta onde non è stato effettuato il
giudizio di rilevanza nel giudizio incidentale di costituzionalità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento), in riferimento all'art. 41 della
Costitizine, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte