Ordinanza n. 60/1999
Altra decisione · depositata il 04/03/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 68Costituzione
- art. 15Costituzione
- art. 256Codice penale
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a séguito della delibera del 16 luglio 1998 con la quale la
Camera dei Deputati ha negato l'autorizzazione alla acquisizione ed
alla utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico
relativo alle utenze in uso all'on. Gaspare Giudice, promosso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con ricorso
depositato il 28 ottobre 1998 ed iscritto al n. 101 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, a séguito della deliberazione con la quale la Camera dei
deputati, in data 16 luglio 1998, ha negato l'autorizzazione ad
acquisire e utilizzare i tabulati concernenti il traffico telefonico
relativo alle utenze d'uso del deputato Gaspare Giudice, indagato per
vari delitti (associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro);
che, secondo il ricorrente, la deliberazione è stata assunta in
carenza di potere, stante l'inapplicabilità del regime giuridico
delle intercettazioni telefoniche (con le connesse garanzie previste
per i membri del Parlamento dall'art. 68, ultimo comma, Cost.) alla
diversa fattispecie dell'acquisizione dei tabulati telefonici; ed ha
quindi illegittimamente condizionato l'esercizio dell'azione penale,
obbligatorio ai sensi dell'art. 112 Cost., attribuito esclusivamente
al Pubblico Ministero e soggetto soltanto alla legge, salvo il
controllo del giudice;
che, sempre secondo il ricorrente, la richiesta di autorizzazione
(unitamente a quella per l'esecuzione della misura della custodia
cautelare in carcere e per l'utilizzazione di intercettazioni di
conversazioni telefoniche relative ad utenze non d'uso del deputato,
ma nelle quali quest'ultimo era stato individuato come un
interlocutore), era stata avanzata solo per l'eventualità che si
fossero ritenute assoggettabili al regime autorizzativo di cui
all'art. 68 della Costituzione anche l'acquisizione e l'utilizzazione
di tabulati documentanti il traffico delle utenze telefoniche
concesse in uso a membri del Parlamento sottoposti ad indagine,
mentre in realtà spetta solo al pubblico ministero l'acquisizione e
l'utilizzazione di tali tabulati, nel rispetto delle garanzie di cui
agli artt. 15 della Costituzione e 256 del codice penale;
che il ricorrente deduce inoltre la carenza di motivazione del
diniego di autorizzazione, anche avuto riguardo al fatto che la
Camera dei deputati, con la stessa delibera, pur negando anche
l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia
in carcere, ha autorizzato l'utilizzazione delle conversazioni
telefoniche tra l'on. Giudice ed altri coindagati, intercorse su
utenze telefoniche in uso a questi ultimi.
Considerato che la Corte è chiamata a delibare in camera di
consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, commi terzo
e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia
ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;
che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal
primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo è legittimato a sollevare
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto,
nell'assolvimento della funzione di iniziativa ed esercizio
dell'azione penale, dichiara definitivamente la volontà del potere
cui appartiene (sentenze n. 110 del 1998, n. 379 del 1996, n. 420
del 1995; ordinanze n. 266 del 1998, n. 269 del 1996, n. 216 del
1995);
che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere
parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare
definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità
dell'art. 68, ultimo comma, della Costituzione (vedi sentenze n. 289
del 1998, 265 del 1997, 379 del 1996; ordinanze nn. 469, 261, 178,
177, 37 del 1998);
che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, il ricorrente
prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente
garantita al pubblico ministero dagli artt. 101, 102, 104, 112 Cost.,
in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo, per
inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla
Camera dei deputati di negare l'autorizzazione a sottoporre il suo
parlamentare ad intercettazioni di comunicazioni, ai sensi dell'art.
68, ultimo comma, Cost;
che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e
le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti della
Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza, siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte