Ordinanza n. 60/2002
Altra decisione · depositata il 15/03/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.P.R. 616/1977
usata come parametro
citata
- art. 82d.P.R. 616/1977
- art. 82legge 352/1975
- art. 1legge 352/1975
- art. 3Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
- art. 4Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, ultimo
comma, della legge Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52
(Approvazione del piano urbanistico territoriale), e 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Approvazione
del piano urbanistico territoriale), promosso con ordinanza emessa il
30 novembre 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti
da Italtriest s.n.c. ed altre contro A.N.A.S., iscritta al n. 714 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione dell'Italtriest s.n.c. nonché
l'atto di intervento della Regione Umbria;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso di due giudizi di appello (riuniti con
decisione interlocutoria), promossi avverso altrettante sentenze del
Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, il Consiglio di Stato
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 2, 3, 41, 77, 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 17,
ultimo comma, della legge della Regione Umbria 27 dicembre 1983,
n. 52 (Approvazione del piano urbanistico territoriale);
che in punto di fatto il giudice remittente premette che gli
appelli in corso traggono origine dall'impugnativa proposta dalle
società interessate nei confronti di due provvedimenti, emessi dal
direttore del compartimento A.N.A.S. dell'Umbria, coi quali era stato
negato il rinnovo di autorizzazione all'installazione di cartelloni
pubblicitari e respinta l'istanza di autorizzazione in vista del
medesimo obiettivo;
che il Tribunale amministrativo regionale aveva respinto
entrambi i ricorsi;
che il giudice a quo facendo propri i dubbi di
incostituzionalità prospettati dalle parti appellanti, osserva che
la norma impugnata B prevedendo il divieto di rilascio di nuove
concessioni e di rinnovo di quelle in atto per l'installazione di
cartelloni ed insegne pubblicitarie sulle più importanti strade
esistenti sul territorio regionale, elencate nel precedente art. 16,
gruppi n. 1 e n. 2 B costituisce un arbitrario intervento da parte
della Regione in un ambito normativo spettante ancora esclusivamente
allo Stato;
che la materia dell'urbanistica, infatti, rientra
espressamente nella previsione dell'art. 117 Cost., mentre quella
della tutela paesaggistica rimane estranea a siffatto precetto, come
questa Corte ha riconosciuto con le sentenze n. 359 del 1985 e
n. 1112 del 1988, dalle quali risulta chiaramente la differenza tra i
due tipi di competenze;
che pertanto, anche in base all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, la tutela del paesaggio ricade nella potestà normativa
statale, con la sola eccezione della delega di funzioni in materia di
posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità, il che
comporta un'evidente violazione dell'art. 117 della Carta
fondamentale;
che ad avviso del Consiglio di Stato l'illegittimità
costituzionale della norma in esame è evidente anche in riferimento
all'art. 118 della Costituzione riguardante la delega alle regioni
delle funzioni amministrative, perché il secondo comma di tale norma
non può essere letto nel senso di ritenere che allo Stato sia
concesso anche di delegare aree di interessi totalmente estranei a
quelli di cui all'art. 117 Cost;
che la delega di funzioni amministrative, in altre parole,
deve sempre riguardare materie connesse con gli ambiti di cui
all'art. 117 Cost., poiché diversamente argomentando l'art. 82 del
d.P.R. n. 616 del 1977 sarebbe viziato per eccesso di delega, in
quanto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 352 - che contiene la
delega in subiecta materia - prevede il trasferimento alle regioni
delle funzioni inerenti alle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione e la delega, a norma dell'art. 118 Cost., delle funzioni
amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio delle
funzioni trasferite o delegate;
che il giudice remittente, infine, ritiene che la norma
impugnata violi anche l'art. 41 Cost., poiché contiene
un'illegittima compressione della libertà di iniziativa economica;
che il divieto generale ed indeterminato di posa in opera di
cartelloni pubblicitari, inoltre, sarebbe privo di qualsiasi
ponderazione tra i vari interessi in gioco, risolvendosi anche in una
violazione degli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale;
che si è costituita in giudizio la società Italtriest,
sollecitando l'accoglimento della prospettata questione;
che è intervenuta in giudizio la Regione Umbria, con
apposita memoria, sollecitando in primo luogo una declaratoria di
inammissibilità, in conseguenza dell'erronea individuazione della
norma da parte del giudice remittente, ed in secondo luogo la
restituzione degli atti al medesimo giudice a seguito dell'entrata in
vigore della legge della Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27,
successiva all'ordinanza di remissione;
che nel merito la regione ha dichiarato che la questione
sollevata è infondata sotto tutti i profili prospettati dal
Consiglio di Stato.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal giudice a quo va formalmente corretta, dovendosi
intendere riferita non all'art. 17, ultimo comma, della legge della
Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52 (Approvazione del piano
urbanistico territoriale) - norma che non esiste nel testo della
legge menzionata - bensì all'art. 17, ultimo comma, delle norme di
attuazione della predetta legge che l'art. 1 della medesima
direttamente approva come parte integrante dell'allegato piano
urbanistico territoriale regionale;
che successivamente alla proposizione della presente
questione di legittimità costituzionale, peraltro, è stata
promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), i cui artt. 3 e 4 hanno totalmente modificato gli
artt. 117 e 118 Cost. invocati come parametri nel giudizio a quo;
che in conseguenza di tale modifica, che va ad innovare
l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la
restituzione degli atti al giudice remittente perché riesamini i
termini della questione a suo tempo sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte