Ordinanza n. 602/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901, secondo e
terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10
giugno 1985 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente
tra la S.p.A. GEAS Assicurazioni e Ares Maria Maddalena, iscritta al
n. 872 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima Serie speciale, dell'anno
1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società
assicuratrice aveva richiesto ad un assicurato il pagamento del
premio di un contratto d'assicurazione R.C.A. - stipulato il 28
luglio 1982, scaduto dopo un anno ma ulteriormente rinnovato per
mancanza di tempestiva disdetta - il Pretore di Torino, con ordinanza
emessa il 10 giugno 1985, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in relazione al secondo comma dell'art. 41 della
Costituzione, dell'art. 1901, secondo e terzo comma del codice
civile;
che la disposizione viene denunziata nella parte in cui
riconosce all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato, che
- tenuto al rinnovo del contratto per responsabilità civile ex art.
1 della legge n. 990 del 1969 ("Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti") - abbia stipulato nuovo contratto per lo
stesso rischio con altro assicuratore, il diritto di chiedere il
pagamento dell'intero premio in corso, pur avendo prestato la propria
garanzia assicurativa per soli quindici giorni dalla convenuta
scadenza;
che, a parere del giudice a quo, in primo luogo, l'assicurato
sarebbe indotto al puntuale pagamento dei premi in virtù delle
sanzioni previste dalla citata legge n. 990 del 1969 per effetto
dell'obbligatorietà dell'assicurazione; in secondo luogo, non vi
sarebbe alcuna diminuzione del portafoglio globale delle Compagnie
assicuratrici, secondo quanto già ritenuto da questa Corte (cfr.
sent. n. 18 del 1975 e ord. n. 137 del 1982), atteso che coloro che
non contraggono con una di esse, sono comunque costretti a farlo con
altra;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per
la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza;
Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa
la rilevanza della questione nel giudizio in corso dinanzi a lui,
limitandosi ad affermare genericamente che la pretesa di parte
attrice trova fondamento nella disposizione impugnata, ed ha altresì
svolto considerazioni che non attengono direttamente alla natura
privatistica del rapporto assicurativo in argomento, ovvero
prospettano diversi assetti legislativi per il regime della
risoluzione del contratto stesso;
che, pertanto, il giudizio di costituzionalità non può essere
ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1901, secondo e terzo comma,
del codice civile, sollevata dal Pretore di Torino, in relazione
all'art. 41, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:602 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte