Ordinanza n. 605/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 101/1979
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del
personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), promosso con
ordinanza emessa il 21 giugno 1982 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al
n. 90 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione di Scuccimarra Mario ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
ordinanza in data 21 giugno 1982, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97
Cost., dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101
("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo
trattamento economico"), nella parte in cui dispone che il personale
già appartenente alla soppressa qualifica di direttore di sezione,
transitato nel nuovo ordinamento del personale dalla VII alla VIII
categoria al compimento di cinque anni di anzianità nella qualifica
e previo giudizio favorevole, conserva, sino al compimento del terzo
anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il
trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e che si è
costituita la parte privata insistendo per la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma impugnata;
considerato che la Corte, in tema di riassetto di ordinamento
del personale ed attribuzione di miglioramenti economici, ha
affermato la razionalità di scelte legislative operate secondo
criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianità di
servizio per la conservazione delle posizioni giuridiche ed
economiche acquisite (Sentenza n. 301 del 1985);
che alla stregua di tale giurisprudenza la norma impugnata
appare ragionevole, sia per l'esigenza di differenziare sul piano
economico quel personale (direttori di sezione e direttori aggiunti
di divisione) che, provenendo da posizioni giuridiche diverse, è
stato inquadrato in una medesima categoria, sia in relazione al
particolare beneficio di status attribuito agli ex direttori di
sezione che non ha il corrispondente per nessuna altra categoria di
personale sia, infine, in relazione alla necessità di scaglionare i
miglioramenti economici connessi con l'entrata in vigore del nuovo
ordinamento, al fine di renderlo compatibile con le disponibilità
finanziarie esistenti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile
1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e
relativo trattamento economico"), sollevata in riferimento agli artt.
3, 36 e 97 Cost. dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:605 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte