Ordinanza n. 605/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 713, primo
comma, e 714 del codice di procedura civile, in relazione all'art.
75, secondo comma, dello stesso codice e all'art. 4, terzo comma,
della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ("Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio"), promosso con ordinanza emessa il 24
ottobre 1986 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente
tra Crapanzano Gaetano e Crapanzano Catena, iscritta al n. 299 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 32, prima Serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, con ordinanza in data 24 ottobre 1986 (R.O. n.
299/1987), il Tribunale di Torino ha sollevato, nel corso del
giudizio civile per l'interdizione di Catena Crapanzano, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 del
codice di procedura civile "in relazione agli artt. 75, secondo
comma, del codice di procedura civile e 4, terzo comma, della legge
n. 898 del 1970 per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione";
che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, nella
parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o di
inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale
per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da
malattia mentale di tale gravità da rendere impossibile, di fatto,
l'esercizio del diritto di difesa, contrasterebbero con i parametri
costituzionali invocati;
che, nell'ordinanza di rimessione, si sostiene fra l'altro che
il contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione
consisterebbe nella negata possibilità per l'infermo di mente -
incapace naturale - di partecipare attivamente al procedimento;
che la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione,
secondo il giudice a quo, sarebbe rappresentata da una disparità di
trattamento tra i procedimenti di interdizione, di inabilitazione ed
altri casi in cui, sia nel sistema processuale civile, sia in quello
penale, è prevista la possibilità di nominare un curatore speciale
per l'incapace naturale;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parti private né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 41 del 1988, ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 75, comma secondo, del codice di procedura
civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della
Costituzione;
che l'ordinanza de qua, benché si riferisca ad altre norme,
tuttavia considera la medesima questione;
che, di conseguenza, valgono nel caso considerato gli argomenti
già sviluppati nella precedente decisione;
che, in particolare, l'esistenza di alcune deroghe al principio
fissato dall'art. 75 del codice di procedura civile (che collega la
rappresentanza processuale alla incapacità legale) non dimostra che
si debba ricorrere alla nomina di un curatore speciale per gli
incapaci naturali nei procedimenti di interdizione e di
inabilitazione, a causa della particolare valenza che essi hanno
sullo status delle persone (sicché la nomina di un curatore speciale
potrebbe equivalere ad un'anticipazione del giudizio definitivo);
che, per le suesposte considerazioni, la questione si appalesa
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 del codice di
procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:605 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte