Ordinanza n. 606/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella VI, quadro
C, allegata al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle
funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio
1983 dal T.A.R. per la Lombardia, iscritta al n. 399 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 259 dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione di Livolsi Maria ved. Vanadia ed
altre nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, con ordinanza in data 29 febbraio 1983, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 36 e 97 Cost., della tabella VI, quadro C, allegata al D.P.R. 30
giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), nella
parte in cui non prevede la qualifica di dirigente generale di
livello C per gli intendenti di finanza delle sedi di maggiore
importanza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e
che si è costituita la parte privata insistendo per la declaratoria
di illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che sostanzialmente, con la questione proposta, si chiede a
questa Corte una sentenza additiva implicante - nell'ambito delle
possibili diverse soluzioni all'interno di un complesso assetto
organizzativo - scelte discrezionali che esulano dalla sua
competenza;
che simili questioni sono state già ritenute inammissibili
(cfr. sentenza 11 aprile 1984, n. 103) e pertanto la questione
proposta va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della tabella VI, quadro C, allegata al
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, (Disciplina delle funzioni
dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:606 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte