Ordinanza n. 606/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46legge 312/1980
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 3legge 312/1980
- art. 4legge 312/1980
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo e
terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"),
in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della
stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal
Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Sezione di
Parma, sul ricorso proposto da Sermenghi Emilio ed altri contro il
Provveditorato agli studi di Parma ed altri, iscritta al n. 713 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima Serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avverso i provvedimenti
d'inquadramento del personale di segreteria delle scuole primarie e
secondarie nella quinta qualifica funzionale (ovvero nella sesta per
coloro che avevano maturato il massimo dell'anzianità), il Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con
ordinanza del 24 luglio 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 46, commi primo e terzo, in riferimento all'art. 3, secondo
comma, e 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato"), nella parte in cui tale disposizione colloca il predetto
personale della carriera di concetto nella quinta anziché nella
sesta qualifica funzionale (ovvero nella sesta anziché nella settima
per i c.d. "apicali");
che, in particolare, il giudice a quo prospetta un vulnus del
principio d'eguaglianza in quanto la norma impugnata avrebbe
determinato una ingiustificata dequalificazione giuridica ed
economica dei segretari della scuola (ora "coordinatori
amministrativi") rispetto al personale di concetto che svolge
analoghe funzioni nell'Amministrazione statale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
venga dichiarata infondata;
Considerato che l'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il
personale della scuola è ispirato a criteri che tengono conto della
peculiarità del comparto, caratterizzato dalla presenza di profili
professionali del tutto specifici, onde risulta priva di senso la
comparazione con la diversa situazione del personale ministeriale,
soprattutto allorché essa si concreti nel mero confronto tra le
sequenze di numeri ordinali usati per distinguere le qualifiche;
che, inoltre, il particolare contenuto di queste ultime, che si
rapportano strumentalmente all'attività didattica, nonché il
corrispondente trattamento retributivo (talvolta anche superiore a
quello previsto per il personale assunto a tertium comparationis)
conseguono ad un'ampia ed articolata contrattazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, circostanza
questa che ulteriormente motiva l'insussistenza dei denunziati vizi
di legittimità costituzionale, secondo quanto già da questa Corte
rilevato, con riferimento alla medesima legge impugnata, nella
sentenza n. 618 del 1987;
che, pertanto, la questione è manifestamente priva di
fondamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 46, primo e terzo comma, in riferimento
all'art. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato"), sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:606 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte