Ordinanza n. 607/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80legge 219/1981
- art. 80legge 219/1981
usata come parametro
citata
- art. 12legge 2892/1885
- art. 13legge 2892/1885
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, sesto
comma, della legge 14 marzo 1981, n. 219 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante
ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici
per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti"), promosso
con ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dalla Corte di Appello di
Napoli, iscritta al n. 1088 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. per la
Basilicata ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 80, sesto comma, della l. 14 maggio 1981, n. 219;
che tale articolo, nel dettare norme in materia d'interventi
statali per l'edilizia a Napoli, in relazione agli eventi sismici del
novembre 1980 e febbraio 1981, prevede che "ai proprietari
coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o
compartecipanti, spettano tutte le indennità previste dalla l. 29
luglio 1980, n. 385, maggiorate del 70%";
che secondo il giudice a quo detta norma contrasterebbe con gli
artt. 3 e 42 Cost., essendo stata la legge n. 385 del 1980 dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza 21 luglio 1983, n. 223 ed
essendo la maggiorazione del 70% inidonea a farne venir meno
l'incostituzionalità sotto il profilo dell'inadeguatezza
dell'indennizzo;
Considerato che l'articolo impugnato, nell'ultima parte del comma
sesto, statuisce che "l'espropriato può proporre opposizione alla
stima, che sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli artt.
12 e 13 della l. 15 gennaio 1885, n. 2892";
che detti ultimi articoli prevedono modalità di quantificazione
dell'indennità di espropriazione diversi da quelli stabiliti dalla
l. n. 385 del 1980, statuendo essenzialmente che essa sia determinata
sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo
decennio, se abbiano data certa corrispondente al rispettivo anno di
locazione o, altrimenti, in base all'imponibile netto agli effetti
delle imposte sui terreni e fabbricati;
che, l'espropriato, in base all'art. 80, sesto comma, ultima
parte, proponendo opposizione alla stima, può ottenere la
quantificazione dell'indennità di espropriazione in base al su detto
criterio;
che tale ultimo sistema di determinazione dell'indennità di
espropriazione è stato ritenuto costituzionalmente legittimo da
questa Corte (Sentenza 22 gennaio 1976, n. 15) in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con motivazione che ne ha affermato
implicitamente anche la rispondenza all'art. 42 Cost. sotto il
profilo della congruità dell'indennizzo;
che la facoltà, accordata all'espropriato di ottenere, in sede
di opposizione alla stima, la liquidazione dell'indennità in base ad
un criterio conforme ai precetti della Costituzione, determina la
manifesta infondatezza della questione sollevata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 narzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, comma sesto, della l. 14 maggio 1981, n.
219 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori colpiti"), sollevata con l'ordinanza indicata
in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:607 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte