Ordinanza n. 61/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1973 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 341
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 giugno 1971 dal pretore di Carpi nel
procedimento penale a carico di Vinotti Giampaolo, iscritta al n. 368
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971;
2) ordinanza emessa il 4 luglio 1972 dal giudice istruttore del
tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Mascagni Carlo,
iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972;
3) ordinanza emessa il 10 luglio 1972 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Andreoni Pierenrico, iscritta al n. 330
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972;
4) ordinanza emessa il 28 giugno 1972 dal pretore di Pisa nel
procedimento penale a carico di Sedran Giulia, iscritta al n. 338 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;
5) ordinanze emesse il 1 marzo, il 18 marzo e il 28 giugno 1972 dal
pretore di Avigliana nei procedimenti penali rispettivamente a carico
di Musso Adelmo, Ferreri Giovanni e Moccia Angelo, iscritte ai nn. 388,
389 e 390 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;
6) ordinanze emesse il 3 novembre 1972 dal pretore di Lugo e il 4
ottobre 1972 dal pretore di Sampierdarena nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Monti Walter e di Codega' Eugenio, iscritte
ai nn. 411 e 416 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1973 il Giudice
relatore Enzo Capalozza;
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice
penale, facendo riferimento, talune, agli artt. 1, 3, 28, 54, 97 e 98
della Costituzione, talaltre, a uno solo o a più dei detti articoli;
che, i giudizi possono essere riuniti.
Considerato che, rispetto ai medesimi articoli della Costituzione
(ed anche agli artt. 2, 4, 35 e 113), la questione è stata dichiarata
non fondata con la sentenza di questa Corte n. 165 del 1972, che ha
fatto richiamo pure alla precedente sentenza n. 109 del 1968;
che, conseguentemente, è stata dichiarata la manifesta
infondatezza della stessa questione con l'ordinanza n. 6 del 1973;
che non vengono prospettati profili nuovi né addotti argomenti
tali da indurre la Corte a modificare la sua giurisprudenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 3, 28, 54, 97 e 98
della Costituzione e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 165
del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GTUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte