Ordinanza n. 61/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 599/1973
- art. 7d.P.R. 599/1973
- art. 4d.P.R. 599/1973
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 4legge 825/1971
- art. 1legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4 e 7
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina
dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 14
gennaio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara,
sul ricorso proposto da Mantovani Ginaldo, iscritta al n. 704 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 318 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ferrara,
mediante un'ordinanza emessa il 14 gennaio 1980, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4 e 7 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 ("Istituzione e disciplina
dell'imposta locale sui redditi"), per pretesa violazione degli artt.
3, 35 e 53 della Costituzione.
Considerato che la questione concernente gli artt. 1 e 7 del
d.P.R. n. 599 del 1973, in riferimento ai predetti parametri
costituzionali, è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n.
42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in
quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano
assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi";
ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario
pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato
decreto presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore
dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i
rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in
forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina
riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi";
considerato, invece, che l'impugnativa dell'art. 4 del d.P.R. n.
599 del 1973 (sulla base imponibile dell'imposta in esame) non è
sorretta da alcuna motivazione, concernente sia la rilevanza sia la
non manifesta infondatezza della questione medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 599 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.,
con l'ordinanza indicata in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42
del 1980;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973,
sollevata in riferimento agli artt. 3,35 e 53 Cost., con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte