Ordinanza n. 61/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 118/1971
- art. 1legge 912/1986
- art. 7legge 118/1971
usata come parametro
citata
- art. 1legge 18/1980
- art. 8legge 118/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato
dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912
(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26
maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni
spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),
promossi con ordinanze del 4 novembre 1987, emesse dal Pretore di
Modena, rispettivamente iscritte ai nn. 168, 169, 170, 171 e 217 del
registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali nn. 19
e 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Galli Rina ed altra nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Modena, in causa tra Galli Rina ed
altra ed il Ministero dell'Interno, diretta ad ottenere il pagamento
dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18, richiesto dal loro genitore, morto prima che la
Commissione sanitaria provinciale di cui agli artt. 7 e 8 della legge
30 marzo 1971, n. 118, accertasse che egli era effettivamente nello
stato di invalidità richiesto dalla legge, con ordinanza datata 4
novembre 1987 (R.O. n. 168/1988), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge
30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge
13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto
degli eredi del mutilato o invalido civile di percepire quote della
prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data del
decesso, alla condizione che la morte sia avvenuta in epoca
successiva al riconoscimento della inabilità;
che, secondo il giudice remittente, risulterebbero violati:
a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la disparità
di trattamento degli eredi degli aspiranti alla indennità in
questione e gli eredi degli aventi diritto o degli aspiranti ad altre
prestazioni previdenziali ed assistenziali;
b) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, venendo meno la
tutela giurisdizionale del diritto a supplire alla inattività degli
organi amministrativi;
c) l'art. 38, primo comma, della Costituzione, venendo meno
una prestazione assistenziale;
che le parti private, costituitesi nel giudizio, hanno concluso
per la fondatezza della questione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza
della questione;
che il Pretore di Modena, nella stessa data 4 novembre 1987, in
altri procedimenti civili promossi sempre contro il Ministero
dell'Interno e sempre con lo stesso oggetto di cui al precedente,
rispettivamente da Borsari Francesca ed altri (R.O. n. 169/88), da
Caramaschi Giuliana ed altri (R.O. n. 170/88), da Silvestri Patrizia
(R.O. n. 171/88), da Mazzieri Fermino ed altri (R.O. n. 217/88), ha
sollevato identica questione di legittimità costituzionale delle
stesse norme sempre con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
primo comma, 38, primo comma, della Costituzione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti e
quattro i giudizi, ha rassegnato analoghe conclusioni di
inammissibilità o di infondatezza della questione;
Considerato che i cinque giudizi possono essere riuniti e decisi
con lo stesso provvedimento per l'evidente connessione;
che tutti i danti causa delle parti sono deceduti prima
dell'accertamento, di natura costitutiva, della invalidità civile
che è il presupposto per la concessione dell'indennità di
accompagnamento (art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18);
che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, anche
della Corte di cassazione, l'accertamento dell'invalidità deve
avvenire in presenza dell'interessato e non può essere effettuato
dopo la sua morte su base solo documentale, come, invece, può essere
compiuto l'accertamento delle condizioni per la concessione della
indennità di accompagnamento il quale può avvenire anche nei
confronti degli eredi con tutti i mezzi di cui può disporre il
giudice adito;
che la legge interpretativa, la quale ha sostanzialmente
codificato detto indirizzo giurisprudenziale, sempre, però,
disponendo che la morte del mutilato o dell'invalido deve essere
avvenuta successivamente al riconoscimento della inabilità, non è
irrazionale e non produce disparità di trattamento tra gli eredi
richiedenti l'indennità de qua e gli altri richiedenti altri
trattamenti previdenziali ed assistenziali cui aveva diritto il loro
de cuius;
che non sussiste nemmeno il dedotto vizio del diritto di difesa
potendo l'interessato utilizzare i rimedi apprestati dall'ordinamento
per ottenere dall'amministrazione il sollecito disbrigo della
relativa procedura amministrativa (R.O. n. 341/88);
che, peraltro, tutti coloro che avevano domandato l'indennità
di accompagnamento non si erano curati di chiedere tempestivamente
l'accertamento dell'invalidità di cui assumevano essere affetti e
che, quindi, il ritardo è addebitabile agli istanti più che
all'amministrazione;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo
1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971,
n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come
autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13
dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo
comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di
assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili
e di sordomuti), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo
comma, e 38, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore
di Modena con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte