Ordinanza n. 61/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 742/1969
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura civile
- art. 2109Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale) promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dal Pretore di
Milano nel procedimento civile vertente tra Consorzio provinciale per
lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., iscritta
al n. 629 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visti gli atti di costituzione del Consorzio provinciale per lo
smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione promosso
tardivamente dal Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti
urbani di Desio contro un decreto ingiuntivo del pagamento di
contributi previdenziali, emesso su richiesta dell'INPS, il Pretore
di Milano, con ordinanza dell'8 aprile 1991, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella
parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali relativamente
alle controversie previste dall'art. 442 cod. proc. civ. senza
eccettuare le controversie tra istituti previdenziali e datori di
lavoro, almeno quando vengano promosse col rito monitorio;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata
sarebbe contraria: a) all'art. 3 Cost. perché tratta in modo uguale
situazioni differenti, la sospensione dei termini feriali essendo
giustificata solo quando parte in causa è un lavoratore, data
l'urgenza sempre rivestita dalla tutela dei suoi diritti, in gran
parte di natura alimentare; b) all'art. 36, terzo comma, Cost.,
perché comprime senza necessità il diritto alle ferie degli
operatori giudiziari; c) all'art. 24 Cost. perché, soprattutto
quando incombono i termini ridotti prescritti nel procedimento
monitorio, rende pressoché impossibile, in periodo feriale, trovare
l'assistenza di un difensore per proporre tempestivamente
l'opposizione al decreto ingiuntivo;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il
Consorzio opponente concludendo per la fondatezza della questione,
mentre l'atto di costituzione dell'Istituto opposto è stato
depositato fuori termine;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;
Considerato che, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la
questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa
Corte con ordinanza n. 61 del 1985, anche per i procedimenti di
opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di
contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa
alla disciplina unitaria dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 in
ordine alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, sia
a quelle promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, sia a quelle
promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per
ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita
definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli
enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per
fornire le prestazioni dovute;
che palesemente fuori di proposito è invocato l'art. 36, terzo
comma, Cost., che garantisce il diritto alle ferie dei lavoratori
subordinati, mentre "l'istituto della sospensione dei termini
processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare
un periodo di riposo a favore degli avvocati e dei procuratori
legali" (sent. n. 255 del 1987); d'altro lato, la norma denunciata
non pregiudica la fruizione del diritto alle ferie annuali da parte
dei magistrati e dei dipendenti di enti, pubblici o privati, addetti
ai rispettivi uffici legali, comportando soltanto che l'epoca di
godimento delle ferie sia fissata - ai sensi dell'art. 2109, secondo
comma, cod. civ. - tenendo conto, con opportuna turnazione,
dell'esigenza che alcuni di essi siano presenti sul posto di lavoro
durante il periodo feriale degli uffici giudiziari;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Pretore
di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte