Ordinanza n. 62/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 62,
ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), promossi con ordinanze emesse il 24
dicembre 1980 dal Pretore di Bari e il 27 novembre 1981 dal Pretore
di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 226 del registro
ordinanze 1981 e al n. 68 del registro ordinanze 1982 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 dell'anno 1981 e n.
157 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Bari, con ordinanza emessa il 24
dicembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in relazione agli artt. 3 e 24 (rectius 42) della Costituzione, degli
artt. 24 e 62, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
nella parte in cui dette norme prevedono che il canone degli immobili
ultimati entro il 1975 possa essere aggiornato soltanto in base alla
variazione dell'indice ISTAT verificatasi successivamente alla
entrata in vigore della legge stessa;
che il giudice a quo rileva in particolare come, in conseguenza
del divieto posto dagli artt. 62 e 79 della legge citata, alle
pattuizioni che consentono l'aggiornamento del canone sulla base
della variazione ISTAT verificatasi anteriormente alla entrata in
vigore della legge, i locatori degli immobili in argomento vengono
privati della possibilità di recuperare un triennio di consistente
svalutazione monetaria;
che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di La
Spezia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1981, in riferimento agli
artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, dubitandosi da parte
del giudice dell'adeguatezza alla funzione sociale della proprietà
del limite legislativamente fissato al computo della variazione;
che è intervenuta in quest'ultimo giudizio l'Avvocatura dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
la quale richiamandosi alla discrezionalità delle scelte
legislative, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che entrambe le ordinanze trattano con analoghi
argomenti le medesime questioni, sì che i relativi giudizi possono
essere riuniti;
che l'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ai fini della
determinazione del canone, àncora il valore degli immobili ultimati
entro il 31 dicembre 1975 ad un costo di produzione calcolato con
riguardo al momento di entrata in vigore della legge, dovendosi
escludere, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale,
che si sia omesso di valutare nel computo la svalutazione monetaria
medio tempore intervenuta;
che la cristallizzazione di tale parametro operata dalla norma
citata è logicamente collegata alla previsione di cui al successivo
art. 22 della stessa legge, secondo cui, per gli immobili adibiti ad
abitazione ultimati dopo la data predetta, il costo di produzione è
fissato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro
il 31 marzo di ogni anno;
che il meccanismo di calcolo dell'indice ISTAT nella misura del
75 per cento descritto dall'art. 24 della legge non rappresenta un
correttivo diretto del costo in argomento, bensì opera come
strumento di aggiornamento del canone, e, sempre secondo il diritto
vivente, trova applicazione soltanto a partire dalla data di entrata
in vigore della legge medesima;
che tale sistema normativo, caratterizzato dalla individuazione
di una serie di parametri e da un criterio che con cadenza annuale
assicuri un parziale recupero della svalutazione (considerando il
periodo di riferimento dal 30 luglio alla stessa data dell'anno
succcessivo), appare coerente con l'intento di stabilire un complesso
di controlli sui prezzi delle locazioni abitative, perseguito dal
legislatore attraverso una serie molteplice di scelte, frutto di
discrezionale bilanciamento di interessi;
che l'obiettiva diversità di situazioni concernenti immobili
ultimati - ovvero contratti stipulati - in epoche diverse esclude la
denunziata irrazionalità del differente trattamento;
che pertanto le prospettate questioni sono manifestamente prive
di fondamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 62, ultimo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di
immobili urbani"), sollevata dal Pretore di La Spezia e Bari con le
ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 42,
secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte