Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 62,

ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promossi con ordinanze emesse il 24

dicembre 1980 dal Pretore di Bari e il 27 novembre 1981 dal Pretore

di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 226 del registro

ordinanze 1981 e al n. 68 del registro ordinanze 1982 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 dell'anno 1981 e n.

157 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Bari, con ordinanza emessa il 24

dicembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in relazione agli artt. 3 e 24 (rectius 42) della Costituzione, degli

artt. 24 e 62, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,

nella parte in cui dette norme prevedono che il canone degli immobili

ultimati entro il 1975 possa essere aggiornato soltanto in base alla

variazione dell'indice ISTAT verificatasi successivamente alla

entrata in vigore della legge stessa;

che il giudice a quo rileva in particolare come, in conseguenza

del divieto posto dagli artt. 62 e 79 della legge citata, alle

pattuizioni che consentono l'aggiornamento del canone sulla base

della variazione ISTAT verificatasi anteriormente alla entrata in

vigore della legge, i locatori degli immobili in argomento vengono

privati della possibilità di recuperare un triennio di consistente

svalutazione monetaria;

che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di La

Spezia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1981, in riferimento agli

artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, dubitandosi da parte

del giudice dell'adeguatezza alla funzione sociale della proprietà

del limite legislativamente fissato al computo della variazione;

che è intervenuta in quest'ultimo giudizio l'Avvocatura dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

la quale richiamandosi alla discrezionalità delle scelte

legislative, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che entrambe le ordinanze trattano con analoghi

argomenti le medesime questioni, sì che i relativi giudizi possono

essere riuniti;

che l'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ai fini della

determinazione del canone, àncora il valore degli immobili ultimati

entro il 31 dicembre 1975 ad un costo di produzione calcolato con

riguardo al momento di entrata in vigore della legge, dovendosi

escludere, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale,

che si sia omesso di valutare nel computo la svalutazione monetaria

medio tempore intervenuta;

che la cristallizzazione di tale parametro operata dalla norma

citata è logicamente collegata alla previsione di cui al successivo

art. 22 della stessa legge, secondo cui, per gli immobili adibiti ad

abitazione ultimati dopo la data predetta, il costo di produzione è

fissato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro

il 31 marzo di ogni anno;

che il meccanismo di calcolo dell'indice ISTAT nella misura del

75 per cento descritto dall'art. 24 della legge non rappresenta un

correttivo diretto del costo in argomento, bensì opera come

strumento di aggiornamento del canone, e, sempre secondo il diritto

vivente, trova applicazione soltanto a partire dalla data di entrata

in vigore della legge medesima;

che tale sistema normativo, caratterizzato dalla individuazione

di una serie di parametri e da un criterio che con cadenza annuale

assicuri un parziale recupero della svalutazione (considerando il

periodo di riferimento dal 30 luglio alla stessa data dell'anno

succcessivo), appare coerente con l'intento di stabilire un complesso

di controlli sui prezzi delle locazioni abitative, perseguito dal

legislatore attraverso una serie molteplice di scelte, frutto di

discrezionale bilanciamento di interessi;

che l'obiettiva diversità di situazioni concernenti immobili

ultimati - ovvero contratti stipulati - in epoche diverse esclude la

denunziata irrazionalità del differente trattamento;

che pertanto le prospettate questioni sono manifestamente prive

di fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 62, ultimo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di

immobili urbani"), sollevata dal Pretore di La Spezia e Bari con le

ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 42,

secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte