Ordinanza n. 62/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 97/1979
- art. 1legge 425/1984
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 5d.P.R. 1080/1970
- art. 2d.P.R. 1080/1970
- art. 10legge 1308/1961
- art. 2legge 392/1951
- art. 5legge 97/1979
citata
- art. 3legge 425/1984
- art. 36legge 425/1984
- art. 10legge 1345/1961
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico
dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e
amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli
avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del
d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 (Norme sulla nuova disciplina del
trattamento economico del personale di cui alla L. 24 maggio 1951, n.
392), all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il
trattamento economico della magistratura, dei magistrati del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e
degli avvocati e procuratori dello Stato), all'art. 10, ultimo comma,
della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e
una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di
pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei
conti), così come interpretato dall'art. 1, secondo comma, della
legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento
economico dei magistrati), nonché di quest'ultima disposizione,
promossi con ordinanze emesse il 25 gennaio 1989 (nn. 2 ordinanze)
dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria e il 14 dicembre
1989 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, iscritte
rispettivamente ai nn. 453, 454 e 486 del registro ordinanze 1989 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 43,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto emesse
entrambe il 25 gennaio 1989, il Tribunale amministrativo regionale
per l'Umbria ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 36, 24, 102 e
103 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, in
riferimento all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, ed
all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
così come interpretato dall'art. 1, secondo comma, della legge 6
agosto 1984, n. 425;
che il giudice a quo, adito da alcuni magistrati ordinari per il
riconoscimento del diritto agli aumenti periodici e figurativi di
stipendio previsti per il personale della Corte dei conti, sulla
premessa del carattere unitario della giurisdizione (la quale
imporrebbe l'identità di trattamento economico di tutti i titolari
della funzione giurisdizionale), individua nelle disposizioni
impugnate l'intento di svalutare la funzione del giudice, togliendo
effetto alle sentenze già pronunciate, attraverso un uso distorto
dello strumento interpretativo;
che, a parere del Tribunale amministrativo regionale rimettente,
risulterebbe sacrificato il diritto di difendersi ed agire in
giudizio ed inoltre sarebbero stati in concreto violati il principio
d'eguaglianza e quello di adeguatezza della retribuzione;
che questione del tutto analoga è stata prospettata dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza emessa
il 14 dicembre 1988, in cui il più volte citato art. 1 viene
denunciato sia come direttamente lesivo degli artt. 24, 102 e 103
della Costituzione, sia in quanto contrastante con gli artt. 3 e 36
della Costituzione per la sua natura interpretativa del complesso
normativo costituito dall'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile
1979, n. 97, dall'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970,
n. 1080, dall'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n.
1308, e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n.
1345;
che quest'ultimo giudice, adito da un magistrato amministrativo,
riferisce la propria censura, oltre che alla problematica degli
aumenti periodici, anche alla mancata estensione a tutto il personale
di magistratura della speciale indennità prevista dall'art. 3 della
legge n. 27 del 1981;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità ovvero
d'infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con
un'unica ordinanza per analogia delle questioni;
che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 1988, ha già
dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984,
n. 425, escludendo, in particolare, la lesione degli artt. 24, 102 e
103 della Costituzione sulla base della ratio della norma impugnata,
la quale, oltre ad eliminare incertezze interpretative, è volta a
costituire "l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio
della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le
categorie dei magistrati";
che tale principio è stato altresì ribadito nelle ordinanze n.
48 del 1989, n. 1047 del 1988 - con specifico riferimento agli artt.
3 e 36 della Costituzione - ed, in particolare, n. 23 del 1990, n.
520 del 1989 e n. 1083 del 1988;
che nelle tre decisioni da ultimo citate la Corte ha dichiarato
manifestamente infondata anche la questione di legittimità
costituzionale concernente l'art. 9, secondo comma, della legge n. 97
del 1979, in quanto nella denunziata normativa si è ravvisato
l'esercizio di discrezionalità legislativa finalizzata alla
realizzazione del principio di eguaglianza nonché di ragionevolezza;
che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati
argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
che le questioni sono pertanto manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2
aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul
trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei
magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in
relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed
all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345
(così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6
agosto 1984, n. 425), sollevata, in relazione agli artt. 3, 36, 24,
102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
per l'Umbria con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della
legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento
economico dei magistrati), sollevata, in riferimento sia agli artt. 3
e 36, che agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte