Ordinanza n. 62/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/03/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del
regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e
semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi
dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le
associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per
l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la
corresponsione degli assegni familiari), promosso con ordinanza
emessa il 18 giugno 1996 dal pretore di Salerno nel procedimento
civile vertente tra Gaetano Rago e l'INPS, iscritta al n. 896 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Gaetano Rago e dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Alfredo Contieri e Roberto Marrama per Gaetano
Rago e Giovanni Mulas per l'INPS;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio tra Gaetano Rago e
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), il pretore di
Salerno, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il
18 giugno 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione
e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei
contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura
per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per
l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la
corresponsione degli assegni familiari), "nonché di tutte le norme
successive che concorrono, in relazione alla norma indicata, alla
determinazione della somma dei contributi agricoli unificati";
che, ad avviso del giudice rimettente, il sistema di accertamento
e di riscossione dei contributi previdenziali, posti a carico dei
datori di lavoro in agricoltura, è determinato in base all'effettivo
impiego di manodopera per ogni azienda agricola, senza considerare le
differenze fra i diversi tipi di coltura praticati o tra le diverse
aree, con conseguente maggiore impiego di manodopera;
che tale sistema unitario ed indifferenziato di determinazione
delle quote contributive, non attribuendo alcun rilievo alla
redditività dei terreni e delle colture, violerebbe i principi di
eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), con
disparità di trattamento tra imprenditori agricoli, a danno di
coloro che devono impiegare manodopera in maggiore quantità; lo
stesso sistema di determinazione delle quote contributive sarebbe
inoltre, in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata
(art. 41 della Costituzione), limitata dalla mancanza di
remunerazione per l'imprenditore;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito Gaetano
Rago, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale
delle norme denunciate;
che si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità
costituzionale nel giudizio principale, né consente di desumere
l'esistenza della rilevanza da una descrizione, sia pure sommaria,
della fattispecie oggetto della controversia sottoposta alla
decisione del giudice rimettente;
che, inoltre, non sono precisate le disposizioni oggetto del
dubbio di legittimità costituzionale, indicate in modo generico e
non specificamente individuate (articolo unico del regio
decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, "nonché (....) tutte le
norme successive che concorrono (....) alla determinazione della
somma dei contributi agricoli");
che, per tali ragioni (ordinanze nn. 424 e 185 del 1996), la
questione è manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo unico del regio
decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e
semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi
dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le
associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per
l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la
corresponsione degli assegni familiari), nonché di tutte le norme
successive che concorrono, in relazione alla norma indicata, alla
determinazione della somma dei contributi agricoli unificati,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal
pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte