Ordinanza n. 628/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 744/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18
dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto), promosso
con ordinanza emessa il 25 novembre 1982 dal Pretore di Venezia nel
procedimento penale a carico di Gasparini Giovanni, iscritta al n.
829 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza del 25 novembre
1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 9 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre
1981, n. 744, "nella parte in cui non esclude dall'applicazione
dell'amnistia i reati previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089";
che, secondo il giudice a quo, l'omessa menzione, da parte della
norma censurata, dei suddetti reati fra quelli esclusi dal beneficio
dell'amnistia sarebbe priva di ogni giustificazione, "dal momento che
le medesime esigenze di tutela degli interessi generali inerenti al
territorio", che hanno determinato la scelta del legislatore espressa
nell'art. 2, lettera c), n.1, del d.P.R.18 dicembre 1981, n.744, "si
rinvengono anche nella fattispecie di violazione delle disposizioni"
della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
e che, sempre stando all'ordinanza di rimessione, "il contrasto
della norma in questione con il principio di uguaglianza riguarda",
in particolare, la parte seconda dell'art. 2, lettera c), n.1, del
d.P.R. 18 dicembre 1981, n.744, "ove è fatta salva la esclusione
dell'applicabilità dell'amnistia anche per le violazioni della
legislazione urbanistica riguardanti 'un'area di piccola estensione,
in assenza delle opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino
una limitata entità dei volumi esistenti' qualora sussistano lesioni
'degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere
idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico'";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che - a parte ogni rilievo circa la censurabilità
della norma denunciata sotto il profilo che l'accoglimento della
censura dedotta potrebbe comportare la privazione di un beneficio
già riconosciuto all'imputato - la costante giurisprudenza di questa
Corte è nel senso che "compete esclusivamente al legislatore la
scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e no e
che le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che
ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee
di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta
da alcuna ragionevole giustificazione" (v. sentenze n. 59 del 1980,
n. 214 del 1974, n. 4 del 1974) e che il detto criterio "può farsi
discendere da considerazioni di diverso ordine, come per esempio la
maggiore diffusione" di alcuni reati "in un certo momento ed il
conseguente allarme sociale tale da sconsigliare per casi l'adozione
di un atto di clemenza" (v. sentenza n. 175 del 1971);
e che, quindi, tenuto anche conto della diversa oggettività
giuridica dei tipi di reato posti a confronto, la dedotta disparità
di trattamento non risulta del tutto ingiustificata e non può
conseguentemente ritenersi arbitraria;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744
(Concessione di amnistia e indulto), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 9 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con ordinanza
del 25 novembre 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:628 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte