Ordinanza n. 629/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 977/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma
della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli
e degli adolescenti), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984
dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Palermino
Giuseppe, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il pretore di Asti dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967
n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella
parte in cui non estende anche al caso di minori addetti al servizio
di ristorazione la facoltà di derogare all'obbligatorietà del
riposo domenicale, concessa, invece, al datore di lavoro nel caso di
minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli o in riprese
radio-televisive;
che, ad avviso del giudice a quo la norma censurata viola gli
artt. 3 e 41 Cost. in quanto in entrambi i suddetti casi la
menzionata deroga può trovare identica giustificazione - trattandosi
di un servizio reso al pubblico, che, secondo l'id quod plaerumque
accidit, può proprio nelle domeniche registrare maggior
disponibilità dei potenziali utenti -, sicché risulta arbitraria la
denunziata disparità di trattamento, con l'ulteriore conseguenza
dell'illegittima compressione della libertà di iniziativa economica
in danno degli imprenditori esclusi dalla cennata facoltà;
che le esposte censure sono manifestamente infondate;
che, invero, la situazione dei minori che lavorano presso
ristoranti si distingue da quella considerata nella norma censurata
come meritevole della suddetta deroga poiché il lavoro prestato dai
minori nelle rappresentazioni di spettacoli o riprese dirette
radiotelevisive, per la particolare natura delle prestazioni stesse,
si presenta, di norma, con carattere di insostituibilità ed è,
inoltre, sottoposto ad uno speciale controllo preventivo della P.A.
(si veda ad esempio, quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, della
legge n. 977 del 1967 in merito all'autorizzazione dell'Ispettorato
provinciale del lavoro), non operante, invece, nel settore della
ristorazione;
che, conseguentemente, le situazioni poste a confronto appaiono
non assimilabili e perciò tali da giustificare una diversità di
trattamento anche in materia di riposo settimanale, con le
correlative limitazioni alla libertà di iniziativa degli
imprenditori operanti nel testé menzionato settore, le quali trovano
fondamento nell'esigenza, del pari garantita costituzionalmente (art.
37, terzo comma), di tutelare il lavoro dei minori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967
n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Pretore di
Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:629 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte