Ordinanza n. 63/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/12/1958 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
della Regione Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza 21 maggio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di
giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di
credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 161, del 28 giugno 1957 e nel Bollettino
Regionale, n. 25, del 18 giugno 1957 ed iscritta al n. 61 del Registro
ordinanze 1957;
2) ordinanza 21 maggio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di
giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di
credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 161, del 28 giugno 1957 e nel Bollettino
Regionale, n. 25, del 18 giugno 1957 ed iscritta al n. 62 del Registro
ordinanze 1957;
3) ordinanza 25 maggio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di
giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di
credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 161, del 28 giugno 1957 e nel Bollettino
Regionale, n. 26, del 25 giugno 1957 ed iscritta al n. 64 del Registro
ordinanze 1957;
4) ordinanza 30 luglio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di
giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di
credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 223, del 7 settembre 1957 e nel
Bollettino Regionale, n. 37, del 10 settembre 1957 ed iscritta al n. 81
del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che con le quattro ordinanze sopra elencate è stata
rimessa alla Corte costituzionale la decisione della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione
Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, contenente "nuove provvidenze
a favore dell'industria alberghiera", in riferimento all'art. 42 della
Costituzione, messo in relazione con l'art. 117 della stessa
Costituzione e con l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige;
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,
la quale con sentenza n. 24 del 27 febbraio 1958, di cui è stata data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 66, del 15 marzo
1958 e nel Bollettino Regionale, n. 11, del 18 marzo 1958, ha
dichiarato che non v'è contrasto tra l'art. 8 della legge della
Regione Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, e le invocate
disposizioni della Costituzione e dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige;
che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va
confermata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale proposta con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina
la restituzione degli atti al Pretore di Cavalese in qualità di
giudice tavolare.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte