Ordinanza n. 63/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-ter,
secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 22 febbraio 1996 dal giudice di pace di Fano nel
procedimento civile vertente tra Condominio "Flaminio R. 3" di Fano e
Calamandrei Daniela ed altro, iscritta al n. 450 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di un procedimento in cui era stato
richiesto ante causam un provvedimento d'urgenza il giudice di pace
di Fano, con ordinanza emessa il 22 febbraio 1996, ha sollevato - in
riferimento agli artt. 107, terzo comma, 101, 106, secondo comma, 3 e
97, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 669-ter, secondo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui prescrive che "se competente per
la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al
pretore";
che, a giudizio del rimettente, con la recente riforma del
processo sarebbe stato introdotto un principio generale, secondo cui
alla competenza di merito corrisponde la titolarità dei "poteri
d'urgenza", così palesandosi l'irragionevolezza dell'esclusione del
giudice di pace dalla competenza cautelare;
che quest'ultima, inoltre, determinerebbe una surrettizia
gerarchia tra magistrati onorari e togati, nonché ritardi
procedurali ostativi al buon andamento dell'amministrazione
giudiziaria;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto
dichiararsi la manifesta infondatezza della questione,
preliminarmente sottolineando la natura discrezionale della scelta di
escludere il giudice di pace dalla competenza cautelare;
che l'autorità intervenuta ha poi osservato, nel merito, come
l'art. 106 della Costituzione, se consente la nomina di giudici
onorari, non impone affatto l'attribuzione ad essi di ogni funzione,
in particolare di quella cautelare, implicante un accentuato uso
dell'imperium in ragione del correlativo potere di attuazione di
provvedimenti;
Considerato che il legislatore, nell'esercizio della propria
discrezionalità, ha, col nuovo procedimento cautelare uniforme,
introdotto un modulo processuale unitario, in cui:
a) stabilisce una correlazione necessaria tra la denunciata
norma e il successivo art. 669-quater dettato per la corrispondente
ipotesi di competenza cautelare in corso di causa;
b) ripartisce le competenze in modo da escludere sempre quella
del giudice di pace;
c) prevede altresì un complesso di poteri
d'attuazione-esecuzione delle misure cautelari (art. 669-duodecies)
ed un sistema di ipotesi di reclamabilità (art. 669-terdecies), non
conciliabili con l'invocata estensione di competenza;
che con detta esclusione il legislatore non ha travalicato il
limite di ragionevolezza imposto al suo potere di conformare il
processo, tanto più in quanto il giudice di pace decide secondo
equità il merito delle cause il cui valore non eccede lire due
milioni (art. 113, secondo comma), attività, questa, ben
difficilmente conciliabile con l'apprezzamento del fumus boni iuris;
che, d'altronde, trattandosi appunto di normativa concernente il
modo di esercizio della funzione giurisdizionale, non può venire in
considerazione il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione;
che palesemente estranei alla ripartizione della competenza
appaiono infine gli altri parametri evocati nell'ordinanza di
rimessione, relativi tutti all'"ordinamento giurisdizionale" della
Magistratura, e più in particolare al reclutamento e allo status dei
giudici;
che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 669-ter, secondo comma, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, 106, secondo comma, e
107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Fano con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte