Ordinanza n. 635/1988
Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 110Codice penale
- art. 31legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 56, 64 e 65
della legge regionale del Piemonte, 5 dicembre 1977, n. 56,
intitolata "Tutela ed uso del suolo", e del medesimo art. 56, come
modificato dall'art. 37 della legge regionale del Piemonte, 20 maggio
1980, n. 50, intitolata "Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56, su tutela ed uso del suolo"
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1980 dal Pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Pellegrino Michele e Tagliente Elio,
imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 17, lett. b), legge
28 gennaio 1977 n. 10, iscritta al n. 572 del Registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del
1980;
2) ordinanza emessa il 25 novembre 1980 dal Pretore di Arona nel
procedimento penale a carico di Gabanella Giuseppe e Vaimacco Maria
Lucia, imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 17, lett. b),
legge 28 gennaio 1977 n. 10, iscritta al n. 437 del Registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 283 del 1981;
3) ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte, Sez. I, su ricorso promosso da
Dalò Luigi e Gangui Maria per l'annullamento del provvedimento del
sindaco di Torino di diniego di autorizzazione alla esecuzione di
opere di straordinaria manutenzione di uno stabile di loro
proprietà, iscritta al n. 63 del Registro ordinanze 1985 e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis del
1985.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che, con ordinanza in data 10 aprile 1980 (reg. ord. n.
572 del 1980), il Pretore di Torino ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge
regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 nei confronti degli
artt. 25, secondo comma, e 117 Cost., in riferimento ai princìpi
fondamentali stabiliti dagli artt. 1, 3 e 15 commi 3, 4, 8, 9, 11, 12
e 13 della legge statale 28 gennaio 1977 n. 10;
che, con ordinanza in data 25 novembre 1980 (reg. ord. n. 437
del 1981), il Pretore di Arona ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 56, 64 e 65 della legge
regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 nei confronti degli
artt. 25, secondo comma, e 117 Cost., in riferimento ai princìpi
fondamentali stabiliti dalla legge statale 28 gennaio 1977 n. 10;
che, con ordinanza in data 3 luglio 1984 (reg. ord. n. 63 del
1985), il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sez. I,
ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 56 della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n.
56, come modificato dall'art. 37, quinto comma, della legge regionale
20 maggio 1980 n. 50 nei confronti degli artt. 3, 42 e 117 Cost.,
anche in riferimento all'art. 48, primo comma, legge statale 5 agosto
1978, n. 457;
che, con memoria dell'11 gennaio 1981, la Regione Piemonte si è
costituita nel giudizio sollevato dal Pretore di Arona con ordinanza
iscritta al n. 437 del 1980, concludendo per l'irrilevanza e in
subordine per l'infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi presentano questioni identiche o
analoghe, e vanno pertanto riuniti e decisi congiuntamente;
che successivamnete all'emanazione delle predette ordinanze è
entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie", che all'art. 31, primo
comma, prevede la facoltà di "conseguire la concessione o la
autorizzazione in sanatoria" per i proprietari di costruzioni ed
altre opere ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite
senza licenza o concessione od autorizzazione, in difformità dalle
stesse, o in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione
annullata, decaduta o inefficace, ovvero nei cui confronti sia in
corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in
sede giudiziaria o amministrativa;
che le contestazioni di reato sulla base delle quali sono
insorti i giudizi di cui alle ordinanze iscritte ai nn. 572 del 1980
e 437 del 1981 risalgono ambedue ad epoca anteriore al 1° ottobre
1983;
che pertanto, alla stregua dell'art. 31 legge n. 47 del 1983,
s'impone il riesame della rilevanza da parte dei giudici a quibus,
cui vanno conseguentemente restituiti gli atti;
che l'art. 26, primo comma, della sopravvenuta legge n. 47 del
1985 sottrae all'obbligo di concessione od autorizzazione le opere
interne alle costruzioni non contrastanti con i requisiti ivi
puntualmente indicati;
che l'art. 48 della legge n. 47 del 1985 estende
l'applicabilità del predetto art. 26 alle opere interne alla
costruzione "realizzate prima dell'entrata in vigore della presente
legge o in caso di realizzazione alla medesima data";
che il giudizio amministrativo nel corso del quale è stata
promossa questione di cui all'ordinanza iscritta al n. 63 del 1985
risulta instaurato su ricorso avverso un provvedimento di diniego di
autorizzazione all'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione
emesso in data anteriore alla predetta legge;
che pertanto, alla stregua degli artt. 26 e 48 della legge n. 47
del 1985, s'impone il riesame della rilevanza da parte del giudice a
quo, cui vanno conseguentemente restituiti gli atti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze di cui in
epigrafe (iscritte ai nn. 572 del reg. ord. 1980, 437 del reg. ord.
1981 e 63 del reg. ord. 1985), rispettivamente, al Pretore di Torino,
al Pretore di Arona ed al Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte - Sez. I.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:635 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte