Ordinanza n. 64/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 724, secondo
comma, e 751 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 26
settembre 1980 dal Tribunale di Pinerolo, iscritta al n. 481 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 dell'anno 1981;
Visti gli atti di costituzione di Caroni Marcella e di Cravetto
Vittorio e Alessandro;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile per divisione
ereditaria vertente tra Portis Giuliana e Cravetto Vittorio ed altri,
il Tribunale di Pinerolo, su eccezione di una delle parti, ha
sollevato, con ordinanza emessa il 26 settembre 1980, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 724, secondo comma, e 751 del
codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
rilevando che tali norme, prendendo come criterio di riferimento il
principio nominalistico, rapportato al momento dell'apertura della
successione, sia ai fini della determinazione delle somme da
conferire alla massa ereditaria nel caso di collazione di denaro e
sia ai fini della determinazione delle somme da imputare alla quota
ereditaria nel caso di debiti dell'erede verso il defunto e verso i
coeredi in dipendenza della gestione dell'eredità, determinano una
ingiustificata disparità di trattamento tra eredi che sono debitori
di denaro verso la massa ereditaria ed eredi beneficiati con
immobili, risolventesi in danno di questi ultimi in misura tanto
maggiore quanto più remota sia stata la donazione di denaro o la
nascita del debito di denato in capo all'erede;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private, nelle
memorie di costituzione, hanno, rispettivamente, concluso chiedendo
la declaratoria d'illegittimità delle norme in esame ovvero di
infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 107 del 1981 ha
dichiarato, tra l'altro, non fondata, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
751 del codice civile, e, prendendo in esame il trattamento
differenziato della collazione di denaro rispetto alla collazione di
beni immobili e gli effetti della svalutazione monetaria rispetto ai
due tipi di imputazione, ha escluso che il principio nominalistico,
come parametro di riferimento per la collazione di denaro, comporti
violazione, per difformità di trattamento, del dettato
costituzionale;
che l'odierna ordinanza di rimessione ripropone, per arogmenti,
profili e parametro una questione analoga a quella già presa in
esame con la citata sentenza n. 107 del 1981, coinvolgendo, oltre
all'art. 751 del codice civile, anche l'art. 724, secondo comma,
dello stesso codice, che sottintende anch'esso l'applicazione del
principio nominalistico;
che, peraltro, non ravvisandosi argomentazioni o motivi nuovi
rispetto a quelli a suo tempo presi in esame, va dichiarata la
manifesta infondatezza della questione;
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 724, secondo comma, e 751 del codice
civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte