Ordinanza n. 64/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.l. 463/1983
- art. 5d.l. 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5,
quattordicesimo comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463
(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori
della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella
legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 3
novembre 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente
tra Calvanese Giuseppe e la S.p.a. SIP, iscritta al n. 271 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione della SIP S.p.a. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 3 novembre
1987 (R.O. n. 271/88), emessa nel procedimento civile promosso da
Calvanese Giuseppe contro la S.p.a. SIP per ottenere la restituzione
delle somme trattenute dalla convenuta per il periodo 15-20 ottobre
1985, essendo l'attore risultato assente dal suo domicilio alla
visita medica di controllo, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui prevede, per il
lavoratore assente ingiustificato alla visita di controllo
domiciliare, la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento
economico di malattia per l'intero periodo fino a dieci giorni, per
violazione degli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, e 38,
secondo comma, della Costituzione;
che nel giudizio si è costituita la SIP S.p.a., la quale ha
concluso per l'infondatezza della questione;
che anche l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza
della questione;
Considerato che la questione, per il profilo sollevato, è stata
già dichiarata non fondata da questa Corte (Sentenza n. 78 del 1988
e ordinanza n. 943 del 1988);
che la violazione dell'art. 32 della Costituzione è dedotta in
linea puramente teorica ed assolutamente manca anche del giudizio di
rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto legge
13 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per i vari settori della pubblica amministrazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con riferimento
agli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma,
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte