Ordinanza n. 64/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 310Codice di procedura penale
- art. 305Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1996 dal
Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Lepore
Francesco, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il tribunale di Bari, con ordinanza del 3 maggio 1996,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 2, 3, 24,
primo comma, 25, primo comma e 101, secondo comma, della
Costituzione;
che l'ordinanza di rimessione muove dalla sentenza n. 131 del
1996 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del
giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso
l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale
nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc.
pen.), si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali
dell'ordinanza anzidetta;
che la ragione di incompatibilità sopra delineata - si osserva
nell'ordinanza di rinvio - assume rilievo nel giudizio a quo giacché
il collegio rimettente, che è chiamato alla funzione di giudizio
dibattimentale, è lo stesso che ha pronunciato, in data 5 giugno
1995, ordinanza con cui ha accolto l'appello di un imputato avverso
un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari in tema di
misure cautelari (più specificamente: relativa alla disposta proroga
del termine di custodia cautelare a norma dell'art. 305, comma 2,
cod. proc. pen.);
che in tal modo si viene a configurare l'obbligo di astensione
dei componenti del tribunale, nonostante che la valutazione da questo
compiuta in sede di appello de libertate, pur non potendosi dire
esclusivamente formale, sia stata tuttavia strettamente delimitata
alla verifica della sussistenza della sola esigenza cautelare
relativa al pericolo per la genuinità della prova, sia per l'ambito
di cognizione del gravame, quale segnato dal principio devolutivo,
sia per il carattere del provvedimento impugnato, basato, secondo la
prescrizione legislativa, sulla ricorrenza di gravi esigenze
cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi,
rendono indispensabile il protrarsi della custodia;
che, date le premesse sopra esposte, il tribunale svolge un primo
profilo della questione secondo il quale, individuata la ragione
fondante della causa di incompatibilità in esame nelle modifiche
recate alla disciplina della libertà personale nel processo penale
dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura
penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure
cautelari e di diritto di difesa), risulterebbe ingiustificatamente
discriminatorio non aver distinto, con la dichiarazione di
incostituzionalità, fra i provvedimenti ex art. 310 cod. proc. pen.
rientranti nella nuova disciplina e i provvedimenti regolati - come
quello del giudizio a quo anteriore all'entrata in vigore della
riforma - dalla precedente normativa, dovendo valere
l'incompatibilità solo in relazione ai primi e non ai secondi;
che, infatti, se è in base alla legge n. 332 del 1995 che può
ritenersi che la valutazione sulle esigenze cautelari ne implichi
necessariamente una corrispondente sul merito dell'accusa, la
statuizione dell'incompatibilità indifferenziata nel tempo determina
una irragionevole equiparazione, lesiva dell'art. 3 della
Costituzione, di casi tra loro diversi, dovendosi - secondo il
rimettente - riconoscere la formazione di un pregiudizio solo nella
valutazione in tema di libertà personale svolta nel vigore della
nuova regolamentazione;
che, delineando un secondo profilo della questione, il giudice
rimettente osserva che, anche indipendentemente dal discrimine
temporale segnato dalla riforma legislativa dell'agosto 1995, la
valutazione del giudice dell'appello de libertate qualora sia
contenuta nell'ambito della verifica sulla sussistenza delle esigenze
cautelari - per il limite della devoluzione, e per le caratteristiche
del provvedimento impugnato, come prima ricordato -, non può
risolversi sempre in quel giudizio anticipato e prognostico di
colpevolezza che determina l'incompatibilità alla successiva
funzione di giudizio, trattandosi in questa evenienza di assumere la
contestazione del reato come un mero "dato", estraneo
all'apprezzamento sull'impugnazione;
che, per questo secondo profilo, la previsione
dell'incompatibilità rilevata dalla sentenza n. 131 del 1996,
risulterebbe, nella sua generalizzazione, lesiva dell'art. 3 della
Costituzione, in quanto accomuna situazioni differenziate, quali sono
quella in cui vi sia stata effettivamente una valutazione di
colpevolezza tale da integrare una prevenzione rispetto al successivo
giudizio, e quella in cui la colpevolezza rimane un elemento esterno
alla conoscenza e all'apprezzamento del giudice; nonché in quanto
finisce per ricollegare il pregiudizio alla sola conoscenza di atti
dell'indagine, in contrasto con la ripetuta affermazione della
giurisprudenza costituzionale, ribadita anche dalla stessa sentenza
n. 131 del 1996, secondo cui tale conoscenza non è, come tale,
idonea a fondare una causa di incompatibilità;
che, inoltre, la previsione in discorso risulterebbe lesiva di
ulteriori parametri costituzionali, perché limitativa, anche per gli
intralci che comporta nella perdita di attività processuale, della
funzione giurisdizionale (art. 101, secondo comma, della
Costituzione), funzione che è apprestata a tutela di diritti
fondamentali della persona (art. 2 della Costituzione), nonché a
tutela del diritto di azione (art. 24, primo comma, della
Costituzione), in particolare delle parti civili; profili tutti,
questi, da rapportare al principio del giudice naturale precostituito
per legge (art. 25, primo comma, della Costituzione);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, richiamando altro atto di intervento depositato in
distinto giudizio, ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che, relativamente al primo profilo della questione, il
presupposto della censura, consistente nella affermata decisività
del mutamento di quadro normativo determinato dalla legge n. 332 del
1995 ai fini della rilevata incostituzionalità dell'art. 34, comma
2, cod. proc. pen. nel senso esposto in narrativa, non trova
corrispondenza in quanto argomentato e deciso nella sentenza n. 131
del 1996, cui il giudice rimettente fa riferimento, poiché, come si
desume dal tenore del dispositivo e come è chiarito altresì dalla
motivazione della pronuncia, il nuovo assetto legislativo ha svolto
una influenza, concorrente con altri elementi e dunque non esclusiva
o determinante, nel superamento del precedente orientamento di questa
Corte (sentenza n. 502 del 1991), superamento del resto già
ravvisabile nella decisione n. 432 del 1995;
che, come si è già osservato nella sentenza n. 131 del 1996 e
nella citata sentenza n. 432 del 1995, che della prima costituisce
precedente specifico, l'incidenza del nuovo quadro normativo
rappresenta un elemento di accentuazione di taluni caratteri
qualificanti l'originaria disciplina del nuovo processo penale in
materia di libertà personale, un elemento dunque che si collega alla
accresciuta pregnanza del giudizio probabilistico sulla colpevolezza
dell'indagato o imputato in ogni decisione sulla libertà personale
(in particolare, per l'onere di apprezzamento delle ragioni
difensive, art. 292, comma 2, lettera c-bis e per la valutazione ex
ante in ordine alla possibile concessione del beneficio sospensivo,
art. 275, comma 2-bis), ma che proprio tale accentuazione di un
connotato qualitativo già esistente esclude la radicale cesura che
il giudice a quo prospetta, tra l'assetto preesistente e quello
conseguente alla richiamata riforma;
che, relativamente al secondo profilo della questione, si deve
ribadire che anche le - sole - valutazioni sulla ricorrenza delle
esigenze cautelari comportano un pregiudizio sul merito dell'accusa
e, dunque, "possono riflettersi sulla posizione sostanziale
dell'imputato nel giudizio" (sentenza n. 131 del 1996, par. 3;
sentenza n. 155 del 1996, par. 4.1), poiché, anche se con diverso
accento - dalla cautela di ordine probatorio, a quella del pericolo
di fuga, a quella del pericolo di commissione di gravi delitti - ma
comunque sulla base di un comune denominatore contrario alla libertà
della persona, siffatte valutazioni sulle esigenze cautelari possono
comportare l'anticipazione di considerazioni soggettive e oggettive
della complessiva vicenda che successivamente viene portata alla
cognizione del giudice del merito e che è oggetto del procedimento
penale;
che pertanto l'immanenza, in tali valutazioni cautelari, di
profili, per quanto anticipati e probabilistici, comunque connessi al
giudizio di colpevolezza, rende indifferente, sul piano della
costituzionalità della norma, la delimitazione della cognizione
all'ambito delle esigenze cautelari, valorizzata dal giudice a quo
sia tale delimitazione conseguenza del tipo di giudizio (appello, e
relativo limite dell'effetto devolutivo) ovvero delle caratteristiche
del provvedimento che ne è oggetto (ordinanza di proroga del termine
di custodia cautelare, ex art. 305, comma 2, cod. proc. pen.),
integrandosi comunque, anche in tali ipotesi, il potenziale
pregiudizio rilevante ai fini dell'imparzialità del giudice;
che, in base ai rilievi che precedono, la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata sotto entrambi i profili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, primo
comma e 101, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di
Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte