Ordinanza n. 642/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 458/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 7
novembre 1987, n. 458, recante: "Modifiche alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive", promosso con ricorso della regione Toscana,
notificato il 3 dicembre 1987, depositato in cancelleria l'11
successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1987;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la regione Toscana, con ricorso notificato il 3
dicembre 1987 e depositato l'11 successivo, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118, 9 e
77 Cost., nonché dei princìpi generali in tema di separazione dei
poteri costituzionali, dell'art. 12 del d.-l. 7 novembre 1987, n. 458
(Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove
norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive);
che, si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo la reiezione del ricorso;
Considerato che il decreto-legge 7 novembre 1987, n. 458 non è
stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, avvenuta nella G.U. n. 261 del 7 novembre 1987;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ord. n. 434 del 1988) la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, 25 e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 7 novembre 1987,
n. 458, sollevata, per violazione degli artt. 117, 118, 9 e 77 Cost.,
nonché per violazione del principio generale di separazione dei
poteri costituzionali, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:642 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte