Ordinanza n. 65/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo
comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa
in giudizio dello Stato, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre
1967 dal Tribunale di Campobasso nel procedimento civile vertente tra
Gentile Adelelmo e la Cassa per il Mezzogiorno, iscritta al n. 1 del
Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968.
Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni.
Ritenuto che con la sopra menzionata ordinanza, emessa nel corso di
un procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Campobasso, è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
terzo comma, del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione all'art.
3, primo comma, della Costituzione in quanto commina la nullità delle
notificazioni degli atti giudiziali alle Amministrazioni statali non
eseguite presso la competente Avvocatura dello Stato, senza
possibilità di sanatoria neppure a seguito della sostituzione in
giudizio dell'Amministrazione intimata; che nel giudizio si è
costituita la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse
nell'Italia meridionale - Cassa per il Mezzogiorno - in persona del
Presidente pro tempore prof. Gabriele Pescatore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato;
che l'Avvocatura ha preliminarmente eccepito l'irrilevanza della
questione, contestando che alla Cassa per il Mezzogiorno siano
applicabili le norme sul foro dello Stato e le correlative
disposizioni del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 e, in subordine, ha
sostenuto la manifesta infondatezza della questione stessa, in quanto
già esaminata e decisa in precedenza da questa Corte, con la sentenza
97 del 1967, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
norma impugnata.
Considerato che il giudice a quo ha effettuato e sufficientemente
motivato il giudizio di rilevanza della questione sollevata con
l'ordinanza in esame, ravvisando la necessità di applicare nella
specie le norme del citato R.D. n. 1611 del 1933, con particolare
riferimento all'art. 11 e che ogni altra indagine al riguardo esula
dalla competenza di questa Corte;
che effettivamente con sentenza n. 97 del 26 giugno 1967, questa
stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo
comma dell'art. 11 del T.U.30 ottobre 1933, n. 1611, come sopra
impugnato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della
notificazione;
che pertanto la questione sollevata con l'ordinanza di cui sopra
deve dichiararsi manifestamente infondata perché la norma impugnata ha
cessato di avere efficacia ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, e
non può quindi trovare applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimità (art.
30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe ed ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Campobasso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte