Art. 11
[2]Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente.
[3]Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
[4]Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio.13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
13La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967 n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/1967 n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullita' di notificazione".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti