Ordinanza n. 65/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del
codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre
1975 dal giudice conciliatore di Cagliari nel procedimento civile
vertente tra Massacci Bruno e Onano Mario, iscritta al n. 621 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 24 ottobre 1975 il giudice conciliatore
di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 codice procedura
civile (che prevede la condanna del datore di lavoro anche al maggior
danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore
del suo credito), assumendo che l'inapplicabilità della norma
denunziata ai crediti dei lavoratori autonomi darebbe luogo ad una
ingiustificata disparità di trattamento tra tale categoria di
lavoratori e quelle cui invece si applica la disposizione predetta; che
nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza di
rimessione, la disposizione impugnata è applicabile anche alle
controversie relative a taluni rapporti di lavoro autonomo quando la
prestazione di lavoro si sia concretata in una attività " continuativa
e coordinata, prevalentemente personale" (art. 409, n. 3 codice
procedura civile);
che, pertanto, la denunziata disparità di trattamento tra crediti
di lavoro autonomo e crediti derivanti da rapporti di lavoro
subordinato, nei termini generali in cui è stata prospettata dal
giudice a quo, non sussiste poiché la legge ha voluto tutelare
qualsiasi rapporto di lavoro, sia esso subordinato oppure autonomo, che
abbia i requisiti sopra indicati, al fine di riequilibrare la posizione
di sfavore nella quale il lavoratore, quale parte economicamente più
debole, viene in fatto a trovarsi nei confronti del proprio datore di
lavoro;
che la mancata applicazione dell'art. 429 codice procedura civile
ai rapporti di lavoro autonomo che, come quello in esame, non si
concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata a
carattere prevalentemente personale non è priva di razionale
giustificazione poiché in tal caso non ricorre quella posizione di
debolezza del lavoratore rispetto al datore di lavoro nella quale si è
visto consistere la ratio del particolare strumento di tutela
apprestato da detta disposizione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 429 codice procedura civile sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. dal giudice conciliatore presso il
tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte