Ordinanza n. 65/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19r.d.l. 245/1943
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del r.d.l.
22 aprile 1943, n. 245 conv. in legge 5 maggio 1949, n. 178 (Disciplina
dei consumi - Vendita di merci con prezzo massimo fissato
dall'autorità) promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1976 dal
Pretore di Ancona, nel procedimento penale a carico di Cefis Eugenio ed
altri, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'1 dicembre 1976.
Visti l'atto di costituzione di Cefis Eugenio ed altri, di Casella
Roberto, di Masseroli Otilio, di Rossi Alfiero, di Boido Luigi, di
Carli Angelo, di Manco Dino e di Minguzzi Giovanni, e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 Il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Ancona con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 r.d.l.
22 aprile 1943, n. 245, convertito con legge 5 maggio 1949, n. 178, in
riferimento agli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione;
Considerato che l'ordinanza, relativa al reato di rifiuto di
vendita di merci il cui prezzo massimo è stato fissato con
provvedimento dell'autorità, censura in primo luogo la norma nella
parte in cui non si estende alla cessazione della produzione e nel
contempo lamenta l'illegittimità costituzionale della norma stessa
perché prevederebbe una prestazione imposta senza il rispetto della
riserva di legge, presentando così un thema decidendi contraddittorio,
giacché si richiede da un lato l'estensione della normativa e
dall'altro la sua caducazione;
che simile contraddittorietà rende la questione inammissibile,
come questa Corte ha ritenuto da ultimo con sentenza n. 30/1983;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 r.d.l. 22 aprile 1943, n. 245,
convertito con legge 5 maggio 1949, n. 178, sollevata dall'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte