Ordinanza n. 65/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma
primo, C.P.M.P., promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal
Tribunale Militare di Verona nel procedimento penale a carico di
Marrazzo Carmine ed altro, iscritta al n.260 del registro ordinanze
1984 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218
dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che con ordinanza 27 gennaio 1984 il Tribunale militare di
Verona, nel procedimento penale contro Marazzo Carmine ed altro,
imputato del reato di cui gli artt. 110 c.p. e 195, primo comma, 47 n.
4 c.p.m.p. (concorso in violenza aggravata contro un inferiore),
solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195,
primo comma, c.p.m.p. con riferimento all'art. 3 Cost.,
che rilevava il Tribunale remittente l'irrazionale disparità di
trattamento del regime sanzionatorio contemplato nella disposizione
denunziata rispetto le ipotesi previste nel secondo comma, dove sono
descritte fattispecie di e anche maggiore gravità, in ordine alle
quali, tuttavia, a seguito della sent. 27 maggio 1982, n. 103 di questa
Corte si applicano pene molto più miti,
considerato che la questione è stata già risolta con sent. 14
giugno 1984, n. 173 di questa Corte, concernente situazione
perfettamente identica, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della disposizione denunziata limitatamente alle parole
"con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni",
che, pertanto, giusta la prassi giurisprudenziale vigente, la
questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., sollevata dal
Tribunale militare di Verona con ordinanza 27 gennaio 1984, perché
l'illegittimità è già stata dichiarata con sent. 14 giugno 1984, n.
173.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte