Ordinanza n. 65/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 426/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma,
del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 ("Provvedimenti urgenti
sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli
immobili urbani"), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495
("Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426,
concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di
locazione e di sublocazione degli immobili urbani"), promossi con
ordinanze emesse il 21 luglio e il 7 dicembre 1981 dal Pretore di
Messina, il 4 marzo 1983 dal Pretore di Thiene, il 3 febbraio 1983
dal Pretore di Padova e il 24 febbraio 1986 dal Tribunale di Genova -
sezione promiscua, iscritte rispettivamente al n. 611 del registro
ordinanze 1981, al n. 99 del registro ordinanze 1982, ai nn. 342 e
656 del registro ordinanze 1983 e al n. 540 del registro ordinanze
1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357
dell'anno 1981, n. 178 dell'anno 1982, n. 253 dell'anno 1983, n. 18
dell'anno 1984 e n. 50, prima Serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione della S.I.C.E.S. S.r.l. e della
Standa S.p.A., dei Supermercati Pam S.p.A. e della S.A.I.M.E.C.
S.p.A.;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Messina, con ordinanza emessa il 21
luglio 1981 ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma,
del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4
agosto 1973, n. 495, nella parte in cui esclude l'inefficacia delle
clausole di adeguamento del canone agli indici ISTAT per i contratti
non prorogati;
che a parere del giudice a quo l'interpretazione della norma
denunziata, quale risulta dalla costante giurisprudenza della Corte
di cassazione, non corrisponderebbe al fine antinflazionistico
perseguito dal legislatore e comporterebbe un'irrazionale disparità
di trattamento tra conduttori;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la
parte privata locatrice chiedendo che la questione, ove ritenuta
rilevante, sia dichiarata infondata;
che lo stesso Pretore, con successiva ordinanza del 7 dicembre
1981, ha sollevato la medesima questione con identica motivazione;
che il Pretore di Thiene, con ordinanza emessa il 4 marzo 1983,
ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale;
che nel giudizio si è costituita la parte privata conduttrice
chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma
impugnata;
che anche il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 3
febbraio 1983, ha sollevato tale questione;
che si è costituita dinanzi alla Corte la parte conduttrice
insistendo per la declaratoria d'illegittimità della norma;
che la medesima questione è stata infine sollevata dal
Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 24 febbraio 1986;
che in questo giudizio si è costituita la parte privata
locatrice insistendo per l'infondatezza;
Considerato che le ordinanze sollevano, in termini analoghi, la
medesima questione ed i relativi giudizi possono essere riuniti;
che la Corte, nel ritenere l'infondatezza della questione
concernente la disposta inefficacia delle clausole di adeguamento dei
canoni, ha a suo tempo richiamato la finalità antinflazionistica
della norma impugnata in relazione al periodo di vigenza della
stessa, nell'ambito di una serie di provvedimenti vincolistici di
carattere eccezionale (sent. 12 novembre 1976, n. 225);
che l'esclusione di tale inefficacia per i contratti non
soggetti alla proroga, accordata dall'impugnata normativa, in quanto
aventi scadenza pattiziamente fissata oltre il termine di detta
proroga, non concreta la lesione del principio di eguaglianza
lamentata dai giudici a quibus;
che, infatti, la differenziazione di regime, quale risulta
dall'applicazione della norma secondo il diritto vivente, corrisponde
ad una oggettiva diversità di situazioni, trattandosi di contratti
venuti in essere in momenti cronologicamente diversi e pertanto non
suscettibili di unitaria considerazione;
che la previsione di un sistema di "blocco" all'automatico
incremento dei canoni, dovuto all'operatività delle clausole in
argomento, appare collegata dal legislatore alle sole locazioni
prorogate in coerenza con le ragioni politiche sottese al citato
regime vincolistico nonché in considerazione della preponderante
incidenza percentuale di tali contratti rispetto al complesso delle
locazioni in corso;
che, del resto, il trattamento differenziato dei due casi, di
soggezione o meno a proroga, si traduce in una ben distinta
previsione normativa anche nella disciplina transitoria di cui alla
legge 27 luglio 1978, n. 392;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del
decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 ("Provvedimenti urgenti sulla
proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili
urbani", convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Messina, di
Thiene e di Padova e dal Tribunale di Genova con le ordinanze di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte