Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - PALAZZI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO E STORICO - EQUO CANONE - INAPPLICABILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, primo comma, lettera d), della legge 27 luglio 1978, n. 392, che,nel contesto della disciplina delle locazioni di immobili urbani, esclude i palazzi di particolare pregio artistico o storico dall'ambito di applicazione delle disposizioni sulle locazioni delle abitazioni e, quindi, anche dalla determinazione dell'equo canone, in quanto - premesso che rientra nella discrezionalita' del legislatore e non e' manifestamente irragionevole la norma che considera, ai fini del canone di locazione, i requisiti oggettivi dell'immobile, attribuendo rilievo al pregio storico o artistico che esso presenta - non sussiste la denunciata disparita' di trattamento tra il conduttore di una unita' abitativa compresa in un palazzo di eminente pregio artistico o storico rispetto al conduttore di una abitazione posta in un edificio privo di tali requisiti, giacche' proprio questi ultimi costituiscono l'elemento di differenziazione idoneo ad escludere la omogeneita' e, quindi, la comparabilita' delle situazioni. red.: G. Leo
LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - LOCAZIONI CONVENZIONATE - CANONE - METODO DI AGGIORNAMENTO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - OMESSA PREVISIONE CHE IL CANONE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE QUELLO RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELLA PREDETTA LEGGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 26, PRIMO COMMA, LETT. C. - COST., ART. 3.
Non solo in relazione alle finalita` perseguite dal regime dell'edilizia convenzionata, ma anche rispetto agli orientamenti della legislazione coeva e successiva, non trova giustificazione alcuna la mancata estensione alle locazioni convenzionate del meccanismo di aggiornamento dei canoni disposto dall'art. 24 della legge n. 392 del 1978, poiche` il diverso meccanismo di aggiornamento previsto per le stesse locazioni (dall'art. 8 della legge n. 10 del 1977) - e rapportato alle variazioni del costo delle costruzioni, anziche` a quelle del costo della vita - rendendo lo stesso canone tendenzialmente superiore a quello fissato, in via generale, per tutti gli altri rapporti locativi, si traduce in un non consentito trattamento deteriore dei conduttori meno abbienti rispetto alla generalita` dei conduttori. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e` costituzionalmente illegittimo l'art. 26, primo comma, lett. c) della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non dispone che il canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della medesima legge.
LOCAZIONE - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - CONTRATTI STIPULATI TRA L'AMMINISTRAZIONE POSTELEGRAFONICA E I PROPRI DIPENDENTI - CANONE - DETERMINAZIONE SECONDO IL REGIME DELL' "EQUO CANONE" - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LOCATARI DI ALLOGGI, DI PROPRIETA' DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE, BENEFICIARI DEL REGIME DEL "CANONE SOCIALE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 26, PRIMO COMMA, LETT. B). - COST., ART. 3.
Il mero dato dell'appartenenza alla stessa Amministrazione di alloggi locati non puo` rendere omogenee situazioni che si differenziano tanto sotto il profilo oggettivo della tipologia degli alloggi, quanto sotto quello soggettivo delle condizioni economiche degli assegnatari o conduttori. In particolare il diverso regime del canone applicato, rispettivamente, alle locazioni di immobili di proprieta` dell'Istituto Postelegrafonici e a quelle di immobili "economici" pure di proprieta` della Amministrazione postelegrafonica, riflette la diversa destinazione degli alloggi, nel secondo caso, direttamente e specificamente rivolta a favorire l'accesso alla casa dei cittadini meno abbienti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 26, primo comma, lett. b) della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all' art. 3 Cost.).
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - UBICAZIONE IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITA' DI DESTINARE L'IMMOBILE AL FIGLIO NUBENDO - DIRITTO ALL'AZIONE - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il diritto di recesso, secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte, deve trovare applicazione necessaria per i rapporti in corso in virtu` di una protrazione autoritativa del rapporto locatizio, con esclusione riguardo ai soli rapporti pendenti per effetto dell'autonomia negoziale delle parti: infatti, stante la sostanziale identita` tra situazioni relative a contratti prorogati e a quelli non prorogati, non sono consentite discipline differenziate rispetto al potere di recesso da parte del locatore. L'esercizio del diritto in questione e` peraltro legittimamente riconosciuto al solo locatore e non anche al figlio nubendo, nel cui interesse - nella specie - il recesso viene chiesto, non avendo quest'ultimo diritto sull'immobile. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26, secondo comma, 58, parte prima, 59, n. 1, 64, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 denunziati - in riferimento agli artt. 3, 16, primo comma, 24, primo comma, 29 primo comma, 31, primo comma, 42, secondo comma - nella supposizione che escludano l'applicabilita` dell'azione di recesso per necessita` del locatore, di cui all'art. 59, n. 1, ai contratti aventi ad oggetto immobili siti in Comuni con meno di 5.000 abitanti: sarebbe cosi` determinata una disparita` di trattamento tra locatori, a seconda che siano proprietari di immobili situati in Comuni con piu` o meno di 5.000 abitanti, nonche` violato il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto l'azione di recesso risulta consentita ai soli genitori - nell'ipotesi prevista dall'art. 59, n. 1 - e non anche ai figli nel cui interesse il recesso viene chiesto). - cfr. S.nn. 132/1972, 22/1980, 250/1983.
Riguarda ancheart. 64 Legge sull’equo canonelegge 392/1978
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI - IMMOBILI IVI SITI - APPLICABILITA' DEGLI ARTT. DA 12 A 25, L. N. 392/1978 - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Il giudizio costituzionale non puo` essere ammesso se il giudice a quo solleciti una decisione additiva, di natura essenzialmente discrezionale, prospettando per la questione sollevata una pluralita` di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 26, comma secondo, della L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude l'applicabilita` degli artt. da 12 a 25 stessa legge, agli immobili siti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti). - cfr. S.n. 109/1986.